Aggio Equitalia: illegittimo, come fare per decurtarlo?
- avvocatocapizzano
- 12 ott 2016
- Tempo di lettura: 2 min

Una recente sentenza della CTP di Treviso [1] ha ribadito un’orientamento già presente da tempo secondo il quale la presenza di un “aggio” (oggi “oneri di riscossione“) all’interno di una cartella esattoriale è illegittimo. Ecco i dettagli, ma partiamo con una definizione.
Cos’è l’aggio di Equitalia
Si definisce “aggio” quel guadagno che ha Equitalia sull’esazione. Va precisato che la voce “aggio” verrà trovata all’interno delle cartelle precedenti l’1 gennaio 2016 (quando sono subentrati i cosiddetti “costi di riscossione”) [1].
Il valore aggiuntivo rispetto al pagamento della tassa e delle sanzioni ad essa correlata costituisce il vero guadagno dell’agenzia di riscossione.
L’aggio nelle cartelle esattoriali Equitalia andava dal 4,65% previsto nel caso in cui il pagamento sia effettuato dal contribuente entro i 60 giorni, all’8% nel caso in cui si protragga per i periodi successivi a questo termine.
Con il passaggio dall’aggio agli oneri di riscossione invece i costi si sono ridotti.
In caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, tali oneri sono pari al 3% delle somme riscosse, con un risparmio, quindi, dell’1,65% rispetto al passato. In caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella, gli “oneri di riscossione”, interamente a carico del debitore, sono pari al 6% dell’importo dovuto. Anche in questo caso c’è un risparmio per il debitore, che ammonta a due punti percentuali.
Equitalia: aggio illegittimo perchè aiuto di Stato.
Secondo la CTP di Treviso l’aggio sarebbe illegittimo perché costituisce un aiuto di stato ed è dunque contrario alla normativa UE di riferimento [3].
Queste somme dunque, che sono anche piuttosto importanti in alcuni casi, andrebbero decurtate dal totale.
Come fare per non pagare l’aggio di Equitalia?
Perchè l’aggio di Equitalia venga decurtato dalla cartella esattoriale, si può tentare il ricorso al giudice di pace. Naturalmente l’eventuale scelta del giudice non rendere la cartella nulla: il pagamento sarà comunque dovuto ma, se così sarà deciso dal giudice di pace, decurtato dell’intero aggio di Equitalia.
Da gennaio 2016 l’aggio non esiste più
Dallo scorso 1 gennaio 2016 l’aggio è stato sostituito dagli “oneri di riscossione“, importi dovuti per il buon funzionamento nazionale della riscossione dei tributi. Si tratta di fatto di una sostituzione più che altro terminologica, gli importi versati dal contribuente a titolo di onere di riscossione, difatti, non vengono incamerati dallo Stato, bensì dalla stessaEquitalia. Il problema del potenziale aiuto di stato, dunque, si pone nella medesima misura.
[1] CTP Treviso, sent. n. 325 del 12 settembre 2016.
[2] DL n. 159/2015.
[3] Art. 107 TFUE (ex art. 87 TCE).
Fonte: La legge per tutti
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