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Spese di mantenimento per i figli: come opporsi al precetto


Se l’ex marito non paga l’assegno di mantenimento per i figli può subire un immediato pignoramento da parte dell’ex moglie sulla base della sentenza di separazione o di divorzio. Il pignoramento deve essere preceduto dall’atto di precetto, un avviso a pagare entro massimo 10 giorni. Ma, nel caso in cui a non essere stata versata è la quota per lespese straordinarie di mantenimento (sempre per i figli), al precetto deve essere allegata anche la documentazione che dimostra l’effettivo sostenimento della spesa da parte della madre. Se così non avviene, il pignoramento è illegittimo. È quanto chiarito poco fa dalla Cassazione[1].

La Corte dà atto che, riguardo al recupero delle spese per il mantenimento dei figli, esistono due orientamenti opposti:

  • uno più rigoroso, secondo cui il verbale di separazione non è sufficiente per agire direttamente con il pignoramento onde ottenere il pagamento delle spese di mantenimento dei figli. Tali spese devono essere, invece, prima accertate e quantificate da un altro giudice con un’apposita e autonoma causa [2];

  • uno più liberale, secondo cui il verbale di separazione può giustificare un immediato pignoramento, ma a condizione che, insieme al precetto – da notificarsi come detto prima del pignoramento – venga allegata la documentazione che dimostri le spese sopportate e il relativo ammontare [3].

Nella sentenza in commento, la Cassazione aderisce al secondo orientamento e precisa che la sentenza di separazione o divorzio è sufficiente per agire contro il padre che non paga le spese di mantenimento dei figli, ma a condizione che l’ex moglie alleghi al precetto i documenti che comprovano le spese indicate nel precetto stesso e l’entità di queste.

Dunque, il papà che riceve solo il precetto e, subito dopo, il pignoramento dell’ex moglie con i quali questa pretende il pagamento delle spese straordinarie di mantenimento dei figli può opporsi facendo rilevare che non vi è dimostrazione, dagli atti a lui notificati, né dell’effettivo esborso della somma richiesta, né dell’ammontare esatto dell’importo speso. La sua opposizione sarà sicuramente accolta sia che il giudice aderisca all’orientamento più rigoroso che a quello liberale. E questo per l’ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell’atto di precetto.

[1] Cass. sent. n. 21241/16 del 20.10.2016.

[2] Secondo questo orientamento, il verbale di separazione non è titolo esecutivo per il pagamento degli oneri di mantenimento della prole se questi non sono stati accertati e quantificati con altro titolo giudiziale.

[3] Secondo questo orientamento il verbale di separazione è titolo esecutivo idoneo ma a condizione che il precettante alleghi ad esso la documentazione giustificativa degli esborsi di cui chiede il ristoro.

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