Se mio padre è stato assente mi deve risarcire?
- avvocatocapizzano
- 2 nov 2016
- Tempo di lettura: 3 min
Il figlio dimenticato dal padre può fargli causa e ottenere, anche dopo la maggiore età, il risarcimento del danno. Non importa che sia passato tanto tempo. Il dovere di prendersi cura, non solo economicamente ma anche moralmente, della propria prole vale sia per i padri legittimi (quelli, cioè, uniti con la madre da matrimonio) che per i padri naturali (quelli, cioè, che hanno preferito la strada della convivenza). È quanto chiarito dal Tribunale di Cassino con una recente sentenza [1].
Figli negati: chissà quanti ce ne sono stati negli anni. Ma ora la giurisprudenza ha detto stop. Il padre indifferente, che per tutta la vita del proprio figlio ha girato la testa dall’altro lato, è tenuto a risarcirgli il danno non patrimoniale, quello cioè per la sofferenza di essere cresciuto solo con la madre. Il genitore non può neanche giustificarsi nel dire di aver versato periodicamente tutti gli assegni di mantenimento: non basta questo per assolvere alla propria funzione di genitore. Non è sufficiente neanche riconoscere come proprio il figlio nato da una precedente unione. Se, infatti, nonostante l’adempimento di questi primari obblighi connessi alla paternità, il genitore è stato, a conti fatti, praticamente assente durante tutto il corso della vita della prole, lede il diritto del bimbo alla cosiddetta bigenitorialità, ossia ad essere cresciuto – materialmente, ma anche affettivamente – da entrambi i genitori.
Insomma, possiamo dire che i doveri del padre sono:
il riconoscimento del figlio;
il mantenimento materiale ossia il versamento di un contributo economico mensile in caso di separazione con la madre (sia che si tratti di matrimonio che di convivenza). Inoltre l’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza [2]. La conseguenza ineludibile, prosegue la sentenza, è che, anche nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale». Infatti, «il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita [3];
l’assistenza morale, la quale può consistere in vari comportamenti, tutti necessari quali, ad esempio, rispettare le visite periodiche al figlio per come stabilite dal giudice, telefonare periodicamente, partecipare alle occasioni più importanti della sua crescita come la prima comunione, la promozione scolastica, la recita, il diploma, la laurea, il saggio di ginnastica, ecc. Diversamente si verifica quello che la giurisprudenza chiama danno non patrimoniale da abbandono morale. Il padre che, pur rispettando l’obbligo al mantenimento, è stato «del tutto assente» essendosi limitato a vedere il figlio «in rarissime occasioni, dietro palese sollecitazione del giudice» deve rimborsare tale danno.
Cosa deve fare il figlio per tutelarsi dall’indifferenza del padre? Prima che questi diventi maggiorenne, a poter agire al suo posto per il rispetto dell’obbligo della «presenza paterna» è la madre. Madre che potrà anche agire per ottenere la restituzione delle spese per aver cresciuto da sola il figlio. Ma una volta compiuti 18 anni, l’azione di risarcimento del danno spetta al giovane. Non importa che sia passato così tanto tempo dalla nascita.
[2] Cass. sent. n. 27653/2011.

[3] Cass. sent. n. 3079/2015.
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