Contratti di convivenza
- avvocatocapizzano
- 6 nov 2016
- Tempo di lettura: 6 min

Contratti di convivenza: cosa sono?
Una delle novità più rilevanti della legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto [1] sono sicuramente i contratti di convivenza [2], pensati con l’obiettivo di permettere ai conviventi di fatto registrati (e cioè a quelli che abbiano registrato il loro stato di stabile convivenza etero o omosessuale nei registri anagrafici) di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Ciò significa che i conviventi di fatto possono fissare delle regole relativamente agli aspetti economici della loro vita insieme con un normale contratto, appositamente stipulato [3]. Come si può comprendere, quindi, il loro contenuto può essere molto ampio, anche se limitato a questioni inerenti l’ambito dei rapporti patrimoniali dei conviventi: ad esempio, essi possono regolare il loro regime patrimoniale o la suddivisione delle spese comuni ma non altri aspetti strettamente connessi alla vita familiare.
Contratti di convivenza: chi sono i conviventi di fatto?
Presupposto per la loro stipulazione è una convivenza di fatto, istituto che può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Conviventi di fatto sono due persone maggiorenni:
non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale ;
coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune [4].
A loro vengono riconosciuti una serie di diritti previsti in favore dei coniugi: ad esempio, i diritti di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, il riconoscimento di un potere di rappresentanza per le scelte mediche in base al quale ciascun convivente di fatto può designare (in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità, alla presenza di un testimone) il partner come rappresentante, con poteri pieni o limitati per l’assunzione di decisioni in materia di salute, anche in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere o, in caso di morte, per le scelte relative alla donazione di organi e alle modalità delle esequie.
Significativa anche la parte relativa ai diritti di abitazione dove si stabilisce che, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa, anche se vi abitino figli minori o figli disabili del convivente superstite.
Estese al convivente di fatto anche le prerogative previste in materia di impresa familiare (è il caso del convivente che lavora nell’impresa dell’altro convivente): si ha, infatti, diritto alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell’azienda. Questa regola non vale, però, se tra i conviventi esiste un rapporto di società o di lavoro subordinato.
Contratti di convivenza: come si stipulano?
I contratti di convivenza vanno stipulati in forma scritta, anche se si tratta semplicemente di modificarli o si decide di scioglierli: occorre, pertanto, rivolgersi a un notaio o a un avvocato che si occupino di redigere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, trasmettendone copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe. Tale formalità serve a rendere il contratto opponibile ai terzi (e cioè al fine di pretendere che i terzi debbano considerare comuni tra i conviventi gli acquisti da costoro compiuti durante la convivenza, se hanno optato per il regime di comunione).
Contratti di convivenza: cosa contengono?
Vediamo, ora, che cosa effettivamente si può regolamentare tramite tali contratti:
il luogo nel quale i conviventi convengono di risiedere;
la ripartizione delle spese per far fronte alle necessità della vita in comune, a seconda del patrimonio e del reddito di ciascuno dei conviventi e della rispettiva capacità di lavoro professionale o casalingo;
l’adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni (che può, comunque, essere modificato in qualsiasi momento).
Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto, si registra una significativa differenza rispetto ai componenti di una unione civile (che, come tali, devono essere necessariamente dello stesso sesso), i quali, sotto il profilo del regime patrimoniale coniugale, sono in tutto e per tutto equiparati a marito e moglie nell’ambito del matrimonio: significa che se essi non scelgono la separazione dei beni, vige automaticamente il regime di comunione legale. Discorso esattamente contrario per i conviventi di fatto registrati in anagrafe e per i conviventi non registrati: se uno di loro, nel corso della convivenza, effettua un acquisto, solo il convivente che lo ha fatto ne trae profitto; per far sì che ne benefici anche l’altro componente della coppia occorre non solo che si tratti di una convivenza registrata in anagrafe, ma anche che, nel contratto di convivenza stipulato, i soggetti abbiano adottato il regime di comunione.
Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione: ad esempio, non si può stabilire che esso dura fino a una certa data e che è valido solo se Tizio, mio convivente, mi dà in cambio 500 euro. Per cui eventuali termini o condizioni si considerano come non apposti.
Contratti di convivenza: quando sono nulli?
Il contratto di convivenza può essere affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Ciò si verifica se viene concluso:
in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza: ad esempio, se Tizio e Caia stipulano il contratto ma Caia è sposata con Sempronio, il contratto stesso è nullo;
in presenza di rapporti di parentela, affinità o adozione o di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale: ad esempio, se Tizio e Caia sono zio e nipote, il contratto di convivenza tra loro stipulato è nullo;
da persona minore di età;
da persona interdetta giudizialmente;
in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge.
Contratti di convivenza: quando possono essere sospesi?
Gli effetti del contratto restano sospesi:
in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o
nel caso di rinvio a giudizio o
di misura cautelare disposti per il delitto per omicidio consumato o tentato sul coniuge, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.
Contratti di convivenza: quando possono essere sciolti?
Anche le ipotesi di risoluzione del contratto sono state rigidamente individuate dal legislatore. Il contratto di convivenza si risolve con un accordo delle parti o in caso di recesso unilaterale. In tal caso, se i conviventi avevano scelto come regime patrimoniale quello della comunione dei beni, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione.
Altre cause di risoluzione espressamente individuate sono il matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; la morte di uno dei contraenti.
Quando la convivenza di fatto cessa, il convivente che versi in stato di bisogno e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento ha diritto agli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e avendo riguardo allo stato di bisogno dell’alimentando e alle condizioni economiche di chi deve versarli.
Contratti di convivenza: fac-simile
Accordo di convivenza ex l. n. 76/2016
Tra
_______________, nato a ______________, il _____________ e residente in _______________, via _____________________ n. __ (c.f. ______________________) professione ______________,
e
_______________, nato a ______________, il _____________ e residente in _______________, via _____________________ n. __ (c.f. ______________________) professione ______________,
assistiti dall’avvocato/notaio _____________________ con studio in _______________.
Convengono e stipulano quanto segue
_____________ e _____________, entrambi maggiorenni, convivono di fatto in _______________, via _______________ n. _____ e intendono formalizzare la loro vita in comune.
Né ________________ né _______________ sono vincolati ad altra persona da un contratto di convivenza, un’unione civile o un vincolo matrimoniale.
Né ________________ né _______________ hanno subito condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile.
Né ________________ né _______________ sono interdetti giudizialmente.
Le parti fissano la loro comune residenza in ________________, via ______________ n. _____
Alle necessità della vita in comune ______________ e ______________, in relazione alle rispettive alla capacità di lavoro professionale o casalingo, contribuiranno nella seguente misura: ___________________
________________ e _______________ optano per il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile/ per il regime patrimoniale della separazione dei beni, di cui alla sezione V del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
Luogo, data
Firme parti
Con la sottoscrizione della presente, l’Avv. ______________/Notaio ________________ autentica le predette firme e la conformità del presente contratto alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Avv. ____________________/ Notaio _____________ (firma)
[1] L. n. 76 del 20.05.2016 (Legge Cirinnà).
[2] Artt. 50-63, l. n. 76 del 20.05.2016.
[3] Non sussiste un obbligo in tal senso: i conviventi possono anche vivere il loro rapporto senza stipulare un contratto di convivenza.
[4] Ai fini dell’accertamento della stabile convivenza si prende in considerazione il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223 del 30.05.1989).
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