Il tradimento del coniuge può essere risarcito
- avvocatocapizzano
- 13 nov 2016
- Tempo di lettura: 2 min

Dal matrimonio scaturisce il dovere di fedeltà [1]: un obbligo dal quale marito e moglie non possono esimersi neanche con il reciproco consenso [2]. Nel caso in cui uno dei due coniugi tradisca il partner questi può chiedere la separazione e in seguito ottenere il divorzio. Di solito chi viene tradito per ottenere una forma di risarcimento del danno subito chiede l’addebito della separazione a carico di chi non ha rispettato il dovere di fedeltà coniugale. L’addebitodella separazione significa addossare la responsabilità dello scioglimento del vincolo matrimoniale a un coniuge. L’addebito comporta che il partner traditore perderà il diritto al mantenimento (se ne ha diritto) e la qualità di erede nei confronti dell’altro coniuge. In sostanza tramite l’addebito, il coniuge che ha subito il tradimentopotrà ottenere condizioni di separazione più favorevoli rispetto ad una separazione maturata per altre ragioni. È necessario però precisare due passaggi:
non è facile far addebitare il fallimento del matrimonio al coniuge che ha tradito. Difatti deve essere stata proprio la «scappatella» del consorte ad aver portato alla rottura dell’armonia all’interno del matrimonio;
nel caso in cui ci si voglia separare in modo consensuale per ragioni di velocità ed economicità non si potrà ottenere l’addebito della separazione a carico del coniuge traditore.
Un tradimento all’interno del matrimonio, a seconda delle modalità e delle circostanze, può causare notevoli sofferenze psichiche in chi viene tradito. Ma la sola sofferenza psichica causata dal tradimento non è considerata un danno risarcibile. Nel caso in cui il tradimento sia stato compiuto con modalità tali da offendere beni quali, la riservatezza, l’onore e anche la salute del coniuge, allora si sarà in presenza di un danno risarcibile. Infatti, nei casi previsti dalla legge, il danno non patrimoniale [3] è risarcibile. Il coniuge che vuole ottenere il risarcimento dovrà dimostrare che le sofferenze patite sono state tali da incidere su diritti fondamentali, tutelati dalla Costituzione, come il diritto all’onore, alla salute e alla riservatezza.
In conclusione, è possibile ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa della violazione dell’obbligo di fedeltà all’interno del matrimonio. Vi sono però dei limiti. Il tradimento deve essere stato compiuto con modalità tali da aver leso beni di rango costituzionale come la riservatezza, l’onore e la salute. Al fine di un eventuale risarcimento non contano le naturali sofferenze psichiche causate dal tradimento in sé stesso. Si pensi come esempio ad un partner infedele che abbia divulgato la propria relazione extra-coniugale a tutti i conoscenti in un paese di piccole dimensioni. In questo caso il coniugetradito vedrà violata la propria privacy e il proprio onore nonché anche le stesso stato di salute se i pettegolezzi avranno delle conseguenze sullo stato mentale del soggetto. La pura sofferenza interna dovuta al tradimento del vincolo di fiducia non sarà invece risarcita come danno non patrimoniale.
[1] Art. 143 cod. civ.
[2] Art. 160 cod. civ.
[3] Art. 2059 cod. civ.
Fonte: La legge per tutti
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