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Mantenimento figli: dopo 34 anni il genitore non paga più

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 17 nov 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Nel momento in cui il figlio compie 34 anni, cessa l’obbligo al mantenimento da parte del genitore. Unica eccezione è nel caso in cui il ragazzo (non più tale) versi in stato di bisogno (che deve comunque provare): in tal caso gli spettano però solo gli alimenti che, a differenza del mantenimento, sono una somma minima, quella cioè strettamente necessaria alla sua sopravvivenza.

A sorpresa il Tribunale di Milano, con una recente ordinanza [1], fissa con un preciso e netto limite temporale il diritto al mantenimento da parte dei figli.

Fino a che età va mantenuto il figlio?

Con il superamento di una certa età – si legge nel provvedimento in commento – il figlio maggiorenne, anche se non indipendente dal punto di vista economico e, quindi, privo di una adeguata retribuzione e stabile lavoro, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che gli fa perdere il diritto al mantenimento [2]. Solo se egli riesce a dimostrare il suo stato di bisogno, e quindi di essere incapace a procurarsi lo stretto indispensabile di cui vivere il genitore resta tenuto a versargli gli alimenti [3], ma non più di questo.

Superati i 34 anni, il figlio assume dei doveri di autoresponsabilità e, pertanto, non può pretendere la protrazione dell’obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. Del resto, come giustamente detto dalla Cassazione [4], «l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione», percorso che, evidentemente, secondo i giudici milanesi, si può dire compiuto al 35 anno.

Ma attenzione: il principio non vale solo per il genitore che, dopo la separazione con l’ex coniuge, non convive più con il figlio, ma anche per quello presso cui l’abitazione questi continua ad avere la propria residenza e che, quindi, materialmente ogni giorno provvede al suo mantenimento.

Il figlio over 34 non va più mantenuto

Il giudice firmatario dell’ordinanza usa parole forti contro i cosiddetti «bamboccioni», arrivando ad additare come parassitario il comportamento del figlio che, anche dopo 34 anni, continua a chiedere soldi a mamma e papà. Si legge, infatti, nel provvedimento in commento che non è ammissibile «che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com’è stato evidenziato in dottrina, in «forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani» [5].

Nel tentativo di identificare una età presuntiva, va rilevato, in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee, che oltre la soglia dei 34 anni, lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato una ragione per continuare a chiedere il mantenimento: al contrario da quel momento in poi i genitori possono dirsi completamente liberati dall’obbligo di pagare le spese al figlio e mantenerlo; quest’ultimo potrà, semmai, avanzare la richiesta dei soli alimenti qualora versi in stato di necessità. Insomma lo stretto necessario per mangiare.

[1] Trib. Milano, ord. del 29.03.2016.

[2] Art. 337-ter cod. civ.

[3] Art. 433 cod. civ.

[4] Cass. sent. n. 18076/14 del 20.08.2014.

[5] Cass. sent. n. 12477/2004, n. 4108/1993.

Fonte: La leggeper tutti

 
 
 

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