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Facebook: quanto incide nella separazione e divorzio

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 22 nov 2016
  • Tempo di lettura: 3 min

La nuova prova d’amore è contenuta in queste parole: «Ecco la password del mio profilo Facebook». Facebook, infatti, come tutti i sistemi di comunicazione a distanza, può contenere prove di un tradimento o di un comportamento poco ligio ai doveri del matrimonio. Lo sa bene chi ha trovato, nella chat del marito o della moglie, la dimostrazione di un’infedeltà anche solo platonica che – secondo l’indirizzo della giurisprudenza – è anch’essa causa di separazione con imputazione di responsabilità (cosiddetto addebito).

Proprio sul fronte dell’utilizzabilità di chat e conversazioni private, acquisite violando l’altrui privacy e accedendo senza autorizzazione al profilo Facebook del coniuge, si sono spesso pronunciati numerosi tribunali (si pensi al caso della moglie che entri nell’account social del marito quando questi è fuori casa, riuscendo a carpire la password, e trovandovi una serie di messaggini compromettenti). Se l’orientamento maggioritario è quello di ritenere tali prove inutilizzabili – in quanto ottenute in violazione della legge – c’è anche chi la pensa diversamente. Non sono infatti mancate pronunce secondo cui, nell’ambito di una normale convivenza, la condivisione degli spazi comporta anche un attenuazione della privacy tra coniugi: ad esempio, non ci si può lamentare se, sul banco del giudice, finisce un sms reperito sul cellulare del coniuge che aveva serenamente lasciato il dispositivo aperto in mezzo alla stanza, alla mercé di chiunque.

Ribadiamo: l’interpretazione prevalente è quella di ritenere reato leggere le email e i messaggi altrui, anche se, ad esempio, il titolare del profilo Facebook è uscito di casa lasciando la pagina del browser “loggata” sul proprio account (ossia, con credenziali di accesso già inserite): difatti, pur se non sia necessaria alcuna forzatura per accedere alla pagina social del coniuge, tale comportamento resta vietato (leggi Reato leggere email, sms e messaggi).

Se però i limiti all’utilizzo come prova valgono per tutto ciò che di privato c’è nell’utilizzo di Facebook (appunto le chat su Messenger), nessun ostacolo sussiste invece per i comportamenti posti alla luce del sole come post particolarmente libertino, una foto compromettente, uno “stato” che dichiara l’esistenza di una crisi coniugale (si pensi a chi imposti il proprio profilo sullo stato “separato” quando ancora è sposato). Proprio su questi aspetti si sono pronunciati, di recente, alcuni giudici.

Il primo caso – deciso dal Tribunale di Torre Annunziata [1] – è quello di una moglie condannata a risarcire il danno all’ex marito per aver reso pubblica, su Facebook, la sua nuova relazione prima ancora di essersi separata. Tale comportamento ha, di fatto, determinato una profonda vergogna nel consorte, additato pubblicamente come «cornuto». Solo dopo l’intervento della sentenza del giudice che scioglie i legami del matrimonio è possibile pubblicizzare un nuovo rapporto sentimentale.

Atteso che Facebook, così come tutti i social network, è una piazza, dove le voci corrono alla velocità della luce, ostentare un tradimento lede gravemente la dignità dell’altro coniuge. In questi casi, è difficile chiedere che il giudice pronunci l’addebito nei confronti del coniuge responsabile della condotta in commento se la crisi coniugale già sussisteva in precedenza (l’addebito, difatti, scatta tutte le volte in cui è proprio il comportamento “incriminato” e nient’altro a determinare la rottura della convivenza); ma quantomeno è possibile pretendere un risarcimento del danno non patrimoniale per l’immagine, la reputazione e la dignità lese davanti a tutta la cerchia di “amici e non”. Infatti, «la connotazione pubblica della relazione adulterina, la dichiarazione dell’esistenza di un rapporto di fidanzamento tra la moglie e altro uomo nonché la gravità delle offese rivolte al marito, sono sufficienti per ritenere lesa la dignità e la reputazione di quest’ultimo».

In passato la Cassazione [2] ha riconosciuto un risarcimento in favore della moglie che aveva dovuto subire le sofferenze per la relazione extraconiugale e ampiamente pubblica del marito tramite il suo profilo Facebook. Rendere pubblica una relazione extraconiugale integra gli estremi dell’illecito civile, a prescindere dal riconoscimento dell’addebito, se la condotta causa una sofferenza tale da ledere diritti costituzionalmente protetti.

Con una sentenza recente il tribunale di Prato [3] ha infine messo sotto accusa i comportamenti troppo libertini sui social network come foto provocanti, commenti ammiccanti e ambigui, ecc.

[1] Trib. Torre Annunziata, sent. n. 2643/16 del 24.10.2016.

[2] Cass. sent. n. 18853/2011.

[3] Trib. Prato, sent. n. 1100/16 del 28.10.2016.

Fonte: La legge per tutti

 
 
 

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