Posso pretendere i soldi dal suocero per mantenere i miei figli?
- avvocatocapizzano
- 23 nov 2016
- Tempo di lettura: 5 min

I nonni sono tenuti a mantenere i nipoti quando i genitori di questi ultimi non abbiano entrambi soldi a sufficienza: è questo l’orientamento costante della giurisprudenza. A fare causa al nonno possono essere i suoi stessi familiari acquisiti, come il genero o la nuora. In altre parole, il marito o la moglie del figlio o della figlia possono pretendere i soldi dal suocero (o dalla suocera) per mantenere i propri figli se la famiglia non dispone di redditi a sufficienza.
Già la Cassazione si era pronunciata, l’anno scorso, in tale senso. È vero: il genitore ha l’obbligo di procurarsi i mezzi per mantenere i propri figli fino a quando questi non sono indipendenti economicamente (o fino a massimo 34 anni, secondo il Tribunale di Milano); la disoccupazione non è una scusa per scampare all’obbligo. Ma, al di là di quello che devono fare i genitori, il pronto intervento dei suoceri è un dovere che non può mai essere eliminato, salvo che anche questi versino in condizioni economiche disagiate.
Il genitore può chiedere al suocero (o alla suocera) di versargli i soldi necessari a mantenere i propri figli (nipoti del primo) solo in proporzione alle condizioni economiche di quest’ultimo.
I suoceri, comunque, sono tenuti a versare solo gli alimenti ai nipoti e nient’altro: quindi si parla dello stretto necessario per la sopravvivenza come le spese per l’alimentazione, le medicine, l’abitazione. Il loro obbligo scatta non già per la semplice insufficienza del reddito di uno solo dei genitori, ma è necessario che anche l’altro genitore non abbia modo di provvedere e adempiere al personale e diretto obbligo nei confronti dei figli. Per cui se uno dei genitori ha le capacità economiche per mantenere i figli ma non vuole materialmente spendere soldi, non si possono chiedere i soldi ai suoceri: bisognerà attivare la causa contro il genitore spilorcio.
È chiaro che, seppur tenuti al mantenimento, i suoceri non volessero provvedere potrebbero essere citati in causa dalla nuora o dal genero.
LA SENTENZA
Tribunale Pescara, 13/04/2015.
L’obbligazione sussidiaria a carico degli ascendenti [i nonni, i suoceri – n.d..r.] per i genitori, privi di mezzi e inadempienti ai loro doveri nei confronti dei figli, non sorge sulla sola insufficienza di mezzi e inadempienza di uno dei genitori, essendo necessario che anche l’altro non abbia modo di provvedere ed adempiere al personale e diretto obbligo nei confronti dei figli.
Tribunale Rieti, 20/11/2012.
L’obbligo degli ascendenti [i nonni, i suoceri – n.d..r.] di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligo degli ascendenti è subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un adeguato aiuto economico per il solo fatto che uno dei genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli.
Tribunale Roma, 23/03/2012.
Fermo restando,
in linea di principio, che i genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli, anche maggiorenni, fino a quando essi non conseguano l’autonomia economica, salvo il caso di loro negligenza nella ricerca di una attività lavorativa consona alla loro preparazione, alle loro capacità ed agli studi da essi svolti, senza che possa essere fissato a priori ai genitori un termine finale dell’obbligo su di loro incombente, va cancellato l’obbligo di mantenimento qualora: i due figli maggiorenni non compaiano in Tribunale, sebbene regolarmente convocati, per esporre le loro ragioni ed opporsi alla rituale richiesta del genitore obbligato di sospendere il loro mantenimento; quando, malgrado la rituale convocazione, non compaia in Tribunale la loro madre, che si oppone in giudizio alla cessazione dell’obbligo paterno; quando i figli hanno molto presto interrotto gli studi, conseguendo solo un diploma medio di assai basso livello, che avrebbe dovuto indurli ad accettare un lavoro modesto; quando è provato che il figlio maggiore aveva da non poco tempo (alcuni anni) intrapreso in proprio un’attività di grafico, attività che il Tribunale ha motivo di presumere definitivamente avviata; quando il figlio più piccolo, anch’esso maggiorenne ed asseritamente privo di redditi, risulti, dalle visure catastali, proprietario di una unità abitativa classificata in A/2. Diversamenteopinando, sul genitore incomberebbe l’assurdo onere di attivarsi giudizialmente in prima persona, per essere esentato da un obbligo a suo carico non più esistente, dando la prova che la prole non abbia profuso ogni ragionevole impegno per una sua effettiva collocazione nel mondo del lavoro commisurata alle sue concrete capacità ed aspirazioni.
Cassazione civile, sez. I, 30/09/2010, n. 20509.
Se i genitori non sono indigenti, deve escludersi che i nonni debbano contribuire al mantenimento del nipote al posto del figlio inadempiente. Un obbligo a carico degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli si concretizza non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se e in quanto l’altro non abbia mezzi per provvedervi.
Cassazione civile, sez. I, 30/09/2010, n. 20509.
L’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire ingiudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.
Tribunale Vicenza, 04/09/2009.
L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi per mantenere la prole è assimilabile all’obbligo di corrispondere gli alimenti, disciplinato dagli artt. 433-448 c.c. Il dovere dei nonni di concorrere al mantenimento sussiste dunque solo qualora i redditi e i patrimoni dei genitori nonsiano, nel complesso, sufficienti a far fronte alle esigenze primarie dei figli. Il contributo a carico degli ascendenti, inoltre, deve essere assegnato sia in proporzione del bisogno di chi lo domanda, sia delle condizioni economiche di chi deve somministrarlo.
Tribunale Roma, 07/04/2004.
L’obbligo degli ascendenti di pari grado di concorrere al mantenimento dei figli dei propri discendenti non subentra nel caso in cui uno solo dei due genitori versi in uno stato di impossibilità ma solo nel caso in cui anche i mezzi economici dell’altro genitore (sul quale grava l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli per intero) non siano sufficienti.
Fonte: La legge per tutti
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