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Diritto dei nonni di vedere i nipoti

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 25 nov 2016
  • Tempo di lettura: 3 min

Il tema della tutela dei nonni, nei rapporti con i nipoti, quando i genitori di questi ultimi si separano o divorziano, è sempre molto delicato: perché se è vero, da un lato, che si parla di parenti diretti, dall’altro la legge riconosce sempre «l’ultima parola» alla madre o al padre, pur con l’obbligo di conservare quei significativi rapporti anche con i parenti dell’altro ramo della famiglia. Di tanto abbiamo parlato spesso sulle pagine di questo giornale (leggi, tra tutte, Rapporto nonni-nipoti, quali tutele?). Più di recente è intervenuto il Tribunale di Venezia con una sentenza che, certamente, farà discutere perché, in un certo senso, riduce la portata dei diritti dei nonni.

Secondo il giudice veneto, poiché lo scopo ultimo della legge è sempre quello di perseguire l’interesse del minore, il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti può essere “depotenziato” laddove esso sia incompatibile con una esistenza equilibrata del minore stesso. Ma procediamo con ordine.

Esiste un diritto del nonno a vedere i nipoti?

Per quanto poco se ne parli, il codice civile [2] contiene un articolo dedicato appositamente ai nonni e al loro diritto di vedere i nipoti. Esso recita pressappoco così: i nonni hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Se i genitori o chiunque altro ostacola l’esercizio di tale diritto, il nonno può rivolgersi al tribunale (quello del luogo di residenza abituale del minore) e chiedere al giudice di adottare tutti i provvedimenti che ritenga più opportuni a realizzare l’interesse del minore (e solo questo). In altre parole, sarà il magistrato a verificare se, effettivamente, l’allontanamento del nipotino dal nonno si risolve, o meno, in un pregiudizio per il piccolo. E solo nel primo caso può obbligare mamma e papà a disporre incontri dedicati appunto con gli ascendenti.

Ora, la sentenza in commento ritiene che, nel caso in cui i genitori del bambino minorenne si separino o divorzino, al nonno non spetti un vero e proprio diritto di visita in giorni e ore dedicate esclusivamente ad essi, ma solo una «frequentazione residuale», possibile solo in quelle circostanze in cui il piccolo si trovi a frequentare il genitore dello stesso ramo familiare. I nonni, in buona sostanza, non sarebbero da considerare un «terzo soggetto», rispetto alla madre e al padre, con cui il nipote deve condividere il proprio tempo, ma questi si devono ritagliare uno spazio nell’arco delle giornate in cui il piccolo si trova presso il relativo genitore.

Il nonno ha quindi – almeno secondo la sentenza in commento – solo un diritto di «serie B», da coordinare prima con quello dei genitori e, quindi, da esercitarsi subordinatamente ad esso. Il giudice scrive che: «il diritto dei nonni, intanto merita tutela, in quanto la mancata significativa relazione con essi, sia effettivamente, concretamente e realmente pregiudizievole per il minore ed imponga di addivenire ad una limitazione delle responsabilità genitoriale».

L’azionare in giudizio il diritto dei nonni ha il suo punto di caduta «nella piena realizzazione dell’interesse del minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti tant’è che, qualora la frequentazione con gli ascendenti, non risponda a detto interesse, il ricorso dei nonni va rigettato». In altre parole, ciò significa che il diritto del minore a crescere serenamente «non deve essere coinvolto o costretto a subire le ricadute e le ripercussioni del cattivo rapporto tra i genitori, o uno di essi e gli ascendenti».

[1] Trib. Venezia, sent. del 7.11.2016.

[2] Art. 317-bis cod. civ.

Fonte: La legge per tutti

 
 
 

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