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Che succede se fumo una canna e poi guido?


Anche se si fuma una canna la sera prima e poi il giorno dopo ci si mette alla guida dell’auto si rischia, oltre alla multa, di dover rifare l’esame di patente di guida. Lo ha chiarito il Tar Veneto in una recente sentenza [1].

Guida alterata dall’effetto di droga

Se non vi sono dubbi sullo stato di alterazione alla guida, dettato da sostanze stupefacenti come il fumo della canna, la polizia procede, in automatico, a contestare l’infrazione all’automobilista procedendo penalmente.

Se invece lo stato di alterazione non è evidente, la polizia può richiedere l’esame delle urine all’automobilista che venga trovato in evidente stato confusionale determinato dall’assunzione di droghe. Ciò vale anche per chi la sera prima abbia fatto uso di marijuana e abbia “fumato una canna”.

Al ricevimento dei referti, positivi alla droga, la polizia relaziona alla motorizzazione (Mctc) la quale, esperiti gli ulteriori opportuni accertamenti sui precedenti specifici dell’automobilista, può adottare un provvedimento di revisione della patente [2], mediante sottoposizione ad un nuovo esame di idoneità tecnico.

In particolare il codice della strada [2] stabilisce che gli uffici provinciali della Direzione generale della Mctc, nonché il prefetto possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica, come nel caso dell’automobilista risultato positivo ai test sull’assunzione di sostanze stupefacenti, ivi compresa la cosiddetta “canna”. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della Mctc per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

In ogni caso, è sempre disposta la revisione della patente di guida quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del codice della strada da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Secondo la Cassazione, va considerato incidente di guida non solo quello avvenuto con scontro con un’altra auto, ma anche quello che abbia coinvolto il solo automobilista che, per esempio, sia andato a sbattere contro un palo della luce, il guardrail, il muretto o un’auto parcheggiata.

La stessa punizione scatta se è l’automobilista stesso a dichiarare alla polizia di aver fatto uso di droghe, risultando infatti positivo agli esami dei liquidi biologici. Se non è provata l’attualità dell’alterazione al momento del fermo da parte della pattuglia durante la guida, la polizia non può procedere penalmente per guida alterata dalla droga, ma deve prima relazionare alla motorizzazione sul comportamento del conducente.

A questo punto la motorizzazione fa delle indagini per verificare “i precedenti” del conducente e, all’esito, può disporre la revisione cautelare della patente di guida per fondatezza dei dubbi emersi nel corso del procedimento sulla persistenza dei requisiti psicofisici.

[1] TAR Veneto, sent. n. 1265/2016.

[2] Art. 128 cod. str.

Fonte: La legge per tutti

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