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Se il padre non paga il mantenimento al figlio c’è il penale


È facile rischiare il carcere per l’omesso mantenimento dei figli: la Cassazione ha sempre adottato una linea dura per il padre che, dopo la separazione con la ex moglie, non versa la somma mensile, a titolo di mantenimento dei bambini, decretata dal giudice. E non basta neanche lo stato di disoccupazione a evitare il penale perché è necessario dimostrare qualcosa in più: che l’assenza di lavoro è involontaria. In pratica il papà deve provare di essersi “scollato dal divano” per cercare una nuova occupazione e che, nello stesso tempo, non dispone di altre ricchezze, anche se immobilizzate. Così, ad esempio, un uomo disoccupato, ma titolare di varie proprietà come case, terreni o un solo piccolo appartamento, è tenuto, per legge, a vendere i suoi beni pur di mantenere i propri bambini. E se proprio il padre non ha i soldi per versare il mantenimento fino all’ultimo spicciolo, se vuole evitare il penale deve dare ciò che ha, anche una somma inferiore (sempre dimostrando che quella maggiore non gli è consentita).

In sintesi, l’impossibilità di far fronte agli adempimenti familiari esclude la responsabilità solo se è assoluta e costituisce una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti [1]. L’imputato ha l’onere di provare gli elementi dai quali possa desumersi la sua impossibilità di adempiere alla obbligazione, senza che basti la dimostrazione di un sola flessione degli introiti economici o la generica difficoltà economica.

Inoltre, l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non viene meno neanche se questi ultimi sono assistiti da altri soggetti, come la madre o i nonni, o anche con eventuali elargizioni della pubblica assistenza [2].

Di recente la Suprema Corte [3] è tornata sul tema del padre che si disinteressa, dopo la separazione, del mantenimento del figlio. Secondo i giudici il comportamento è talmente grave da implicare sempre il carcere. In altre parole è impossibile chiedere al giudice di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria.

Sempre la Cassazione [4] ha escluso l’applicazione del beneficio della cosiddetta «tenuità del fatto» per il mancato versamento dell’assegno in favore dei figli minori: un trattamento di favore che deve essere accordato a tutti coloro che commettono un reato punibile con una pena detentiva di non oltre cinque anni o con la sola pena pecuniaria; chi accede a tale beneficio evita qualsiasi sanzione economica e il procedimento penale viene archiviato. Tuttavia, il giudice non riconoscere tale “scusante” a chi ha commesso il reato in modo reiterato.

Pertanto, chiariscono i giudici [5], non può essere dichiarata la tenuità del fatto qualora venga più volte dimenticato il pagamento dell’assegno di mantenimento, configurandosi un’ipotesi di “comportamento abituale” ostativa al riconoscimento del beneficio.

Dura e impietosa, quindi, la scure della Cassazione contro il genitore che si disinteressa completamente dei figli, sia sul piano morale (dimenticando le visite e gli incontri o di partecipare alle occasioni importanti della loro vita come la prima comunione, il saggio di musica, ecc.) ed economico. Sconta infatti il carcere e non ottiene la pena pecuniaria il padre che non ha mai versato l’assegno in favore del minore. Il giudice penale, poi, può condannare l’uomo al pagamento di una “provvisione” sul risarcimento all’ex che può raggiungere cifre particolarmente elevate.

L’omesso mantenimento del figlio minore è molto più grave di quello dell’ex moglie: questo perché – chiarisce la Cassazione – lo stato di bisogno del bambino si presume sempre sussistente per la sua condizione indifesa e di impossibilità a procurarsi, da solo, di che vivere.

[1] Cass. sent. n. 33997/2015.

[2] Cass. sent. n. 46060/2014.

[3] Cass. sent. n. 50075 del 25.11.2016.

[4] Cass. sent. n. 48549/2016.

[5] Cass. sent. n. 23020/2016.

Fonte: La legge per tutti

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