Le rette scolastiche sono spese straordinarie?
- avvocatocapizzano
- 5 dic 2016
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Il problema del rimborso delle spese scolastiche da parte del coniuge che versa l’assegno di mantenimento per i figli crea non pochi dubbi e contrasti tra i coniugi separati o divorziati. Su questo aspetto si è spesso pronunciata la giurisprudenza. In pratica – e fermo restando quanto a breve diremo – la soluzione può essere così sintetizzata: le spese per l’iscrizione a scuola o all’università, per le tasse e le rette scolastiche devono considerarsi spese ordinarie, e quindi già comprese nell’assegno di mantenimento, salvo assumano un carattere straordinario, ossia non prevedibile dal giudice nel momento in cui ha fissato la misura del predetto mantenimento.
Capita però talvolta che il giudice stesso, già nel proprio provvedimento, stabilisca come vadano ripatite, nello specifico, le spese scolastiche, così tagliando la testa al toro e ad ogni possibile equivoco. In questo caso, se ad esempio, nella sentenza è scritto che il padre, oltre all’assegno di mantenimento mensile (dovuto per le spese ordinarie) versi anche il 50% delle spese scolastiche e mediche, non potrà sottrarsi a tale onere. Ma procediamo con ordine.
Quali sono le spese ordinarie e quelle straordinarie
Al momento della separazione e del divorzio, il giudice fissa un assegno di mantenimento eventualmente a favore dell’ex coniuge (generalmente la moglie) e un distinto assegno di mantenimento per i figli. In quest’ultima cifra si considerano ricomprese le spese ordinarie, quelle cioè per il quotidiano sostentamento della prole e che si possono considerare già prevedibili al momento della fissazione, da parte del giudice, della misura dell’assegno stesso.
Rientrano, ad esempio, nelle spese ordinarie:
le spese alimentari,
le spese di igiene personale,
il vestiario,
le spese per attività ricreative e sportive,
le spese per i regali,
l’acquisto di libri,
la tassa annuale di iscrizione a scuola.
Possono però sorgere, durante le varie fasi della vita dei figli, delle spese imprevedibili: queste sono le cosiddette spese straordinarie che, di norma, il giudice pone genericamente a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Ciò non toglie che, in ragione di particolari condizioni di capacità economica, possa fissare una percentuale di ripartizione differente (ad esempio, il 75% e il 25%).
In buona sostanza, la differenza tra spese ordinarie e spese straordinarie sta nel fatto che le prime sono già comprese nell’assegno di mantenimento e, quindi, l’ex coniuge che lo percepisce non può chiedere ulteriori rimborsi; per le seconde, invece, è obbligatoria un’integrazione fatta di volta in volta al sostenimento dell’esborso. Peraltro, secondo un certo indirizzo della giurisprudenza, il genitore che sostiene le spese straordinarie non è neanche obbligato a concordarle preventivamente con l’ex, il quale sarà tenuto comunque a rifondere la sua percentuale se si tratta di spese necessarie, cui non si sarebbe potuto sottrarre (si pensi a una spesa medica).
Spese e rette scolastiche: spese ordinarie o straordinarie?
Per quanto riguarda le spese per rette scolastiche, come detto esse si considerano ricomprese nelle spese ordinarie e, quindi, non si può chiedere un’integrazione all’ex coniuge.
In particolare, anche se sostenute una volta all’anno o, comunque, non quotidianamente, vengono considerate spese ordinarie le seguenti spese scolastiche:
acquisto di libri scolastici di testo,
materiale di cancelleria,
zaini,
abbigliamento necessario per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola (ad esempio la tuta per l’ora di ginnastica, le scarpe da tennis, ecc.),
mensa scolastica: non si tratta di spesa straordinaria in quanto sostitutiva del pasto casalingo che, altrimenti, il genitore collocatario dovrebbe comunque sostenere e comunque relativa al vitto quotidiano che rientra nell’assegno di mantenimento;
la quota di iscrizione alle gite scolastiche,
le tasse per l’iscrizione annuale.
Tali spese non possono considerarsi rientranti nelle spese straordinarie perché non hanno carattere eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, sono obbligatorie e fondamentali.
Emblematiche, a riguardo, sono due sentenze del tribunale di Pisa e di Como.
Il Tribunale di Pisa [1] parte da una premessa: è la disciplina di ogni singolo caso concreto che può qualificare come ordinarie o come straordinarie spese che, in altri contesti, assumono un carattere ed un valore diversi. Insomma, non esiste una regola generale posto peraltro che la legge non dice cosa si debba intendere con spese ordinarie o straordinarie (l’unico articolo del codice civile dedicato al mantenimento dei figli stabilisce l’obbligo dei genitori di provvedervi fino alla materiale indipendenza economica dei figli stessi [2]). Ciò detto – prosegue la sentenza in commento – il criterio economico è, di regola, l’unico utilizzabile, con riferimento anche alla prevedibilità delle spese. Pertanto non può riconoscersi carattere di spesa straordinaria ai costi delle tasse scolastiche e delle rette in collegio, fermo restando che l’acquisto, per motivi di studio, di libri e strumenti di alto prezzo, od i costi per viaggi all’estero, anch’essi per motivi di studio o di perfezionamento, possono considerarsi, solo se imprevedibili al momento degli accordi tra i genitori o della sentenza del giudice, spese straordinarie.
Il tribunale di Como [3] ha altresì chiarito che le spese per l’iscrizione ad una scuola dell’obbligo non possono essere qualificate come spese straordinarie. Per cui la madre non può, in questo caso, chiedere la restituzione all’ex marito proponendo nei suoi riguardi un decreto ingiuntivo.
Non mancano però sentenze di senso inverso, che ritengono le spese scolastiche rientranti tra quelle straordinarie.
Per esempio, il Tribunale di Monza [4] ritiene che debbano intendersi come spese straordinarie quelle relative alle tasse scolastiche e universitarie, alle rette, alle gite scolastiche, al materiale didattico ed ai libri di testo.
Vengono, invece, sempre compresi nelle spese straordinarie, richiedendo il preventivo accordo tra i coniugi:
i viaggi studio all’estero,
le ripetizioni scolastiche e le lezioni private per recuperare un anno di studi o per stare in linea con il programma scolastico;
l’iscrizione ad istituti privati o a corsi di specializzazione.
Se per le spese relative alla scuola dell’obbligo potrebbero non esservi dubbi sulla natura di spese ordinarie, qualche perplessità potrebbe rimanere per l’università. In proposito, però, la Cassazione protende per l’inclusione delle stesse tra le spese ordinarie [5]: secondo la Suprema Corte, le spese per la formazione universitaria vanno qualificate come spese ordinarie, non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario ed eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo.
Ricapitolando: quali spese scolastiche sono “ordinarie”
In caso di separazione o di divorzio, le parti sono libere di determinare cosa e quanto vada pagato mensilmente da uno dei due coniugi in favore dell’altro per il mantenimento dei figli. È questo il caso di separazione consensuale o del divorzio congiunto.
Se invece, le parti vanno dal giudice (cosiddetta separazione giudiziale o divorzio giudiziale), si possono verificare due diverse ipotesi:
il giudice prevede, in modo chiaro e specifico, quale sia la sorte delle spese scolastiche, stabilendo come vadano ripartite e se le stesse rientrino o meno nelle spese ordinarie o in quelle straordinarie. Ciò taglia la testa al toro e bisognerà far riferimento, per il futuro, a quanto stabilito dal tribunale;
se la sentenza invece tace sulle spese scolastiche, esse rientrano nelle spese ordinarie e, quindi, per esse non si può chiedere la restituzione. Restano ricomprese però nelle spese straordinarie quelle determinate da fattori imprevedibili come le ripetizioni private, i corsi di specializzazione, i master, ecc.;
anche le spese universitarie rientrano tra quelle ordinarie;
l’iscrizione a scuole private invece va concordata preventivamente tra i coniugi, potendo essere più conveniente il regime pubblico.
1] Tribunale Pisa, sent. del 20.02.2010.
[2] Art. 155 cod. civ.: che, dettato in materia di separazione e divorzio, richiama le regole generali secondo cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli, senza alcuna distinzione di merito all’ordinarietà o straordinarietà delle spese necessarie al loro sostentamento.
[3] Trib. Como, sent. del 14.05.2007.
[4] Trib. Monza, sent. n. 295/2010. Trib. Lamezia Terme, sent. del 10.05.2004.
[5] Cass. sent. n. 8153/2006.
Fonte: La legge per tutti
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