top of page
Cerca

Dopo la separazione chi paga tutte le spese, le bollette e le rate?

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 15 gen 2017
  • Tempo di lettura: 6 min

Nel momento in cui una coppia decide di separarsi, uno dei problemi più spinosi e motivo di attrito è la suddivisione delle spese e i debiti ancora pendenti sulla famiglia. Chi dovrà pagare tasse e bollette? Chi beneficerà delle detrazioni sui beni acquistati insieme?

Se i coniugi avevano scelto il regime della separazione dei beni, ognuno di essi – anche con la sentenza di separazione – conserva la proprietà, l’amministrazione e il godimento di ogni bene acquistato prima e durante il matrimonio. In questo caso, il problema dei “conti in sospeso” si risolve facilmente: chi ha acquistato o si è obbligato coi creditori resta responsabile delle proprie spese e ne subisce tutte le eventuali conseguenze: per cui sarà questo stesso che dovrà continuare a pagare rate, bollette, bollettini, tasse, ecc. (si pensi, ad esempio, alle spese relative all’auto utilizzata dalla famiglia o alle rate da pagare per l’acquisto di un mobile).

Se i coniugi, pur avendo scelto il regime di separazione, avevano cointestati dei beni, o dei titoli o il conto corrente, essi dovranno trovare un accordo di divisione. Altrimenti, si dovrà procedere alla divisione effettuata dal giudice.

Se, invece, i coniugi erano in regime della comunione dei beni (il che comporta la contitolarità dei beni acquistati, anche separatamente, durante il matrimonio), la comunione medesima cesserà con la sentenza definitiva di separazione. Nel momento in cui la comunione si scioglie perché è stata pronunciata dal Tribunale la sentenza di separazione, i coniugi potranno procedere alla divisione del patrimonio di proprietà comune. Ogni cosa dovrà essere distribuita in parti uguali: sia l’attivo (costituito non solo dai beni acquistati, ma anche dai risparmi di ciascuno dei coniugi, frutto del patrimonio e del lavoro personale di ognuno) che le passività (finanziamenti, crediti al consumo, mutui).

I beni che non sono divisibili (come l’auto) potranno essere venduti per poi spartire tra le parti la somma ricavata.

Chi deve pagare i debiti in caso di comunione dei beni?

Nel caso siano stati contratti dei debiti dai coniugi durante il matrimonio è necessario fare una distinzione tra i debiti assunti dai coniugi prima e dopo la separazione.

1) Debiti sorti prima della separazione

Con riferimento ai debiti contratti insieme dai coniugi e che riguardino:

– spese compiute nell’interesse della famiglia (per esempio, quelle relative all’istruzione dei figli),

– obblighi assunti dai coniugi e gravanti sui beni comuni al momento dell’acquisto (per esempio, finanziamenti legati all’acquisto di beni, mutui sulla casa coniugale),

– doveri derivanti dall’amministrazione degli stessi beni (per esempio, le spese condominiali),

nel caso in cui il coniuge tenuto al pagamento non vi provveda, i creditori potranno aggredire solo i beni che sono ricompresi nella comunione (e non quelli personali).

Nel caso di debiti contratti dal singolo coniuge nell’interesse della famiglia, i creditori possono rivalersi sui beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.

Se i beni comuni non sono sufficienti a coprire i debiti, i creditori potranno agire sui beni personali di ciascun coniuge per un importo pari alla metà del credito.

2) Debiti sorti dopo la separazione

Nel caso in cui i debiti siano stati contratti dopo la separazione, i creditori potranno aggredire i singoli beni di ciascun coniuge che li abbia contratti e non più quelli in comune o quelli dell’ex.

Attenzione: se i coniugi non abbiamo ancora diviso i beni in comproprietà rientranti nella comunione, i creditori potranno comunque aggredire anche questi ultimi fino a metà del valore (ossia solo per la parte spettante al coniuge debitore).

Si pensi, ad esempio, ad una casa in comproprietà: se, dopo la separazione, non è stata venduta per dividerne il ricavato, i creditori potranno rivalersi su di essa (instaurando una procedura espropriativa sull’intero bene) per i debiti contratti anche dopo la separazione da uno dei due coniugi, chiunque esso sia.

Chi deve pagare la tassa sulla casa?

Per quanto riguarda il pagamento dalla tassa sugli immobili (sia essa ICI, IMU o comunque la si voglia ormai chiamare [1]), il pagamento spetta al titolare del diritto di godimento e non al proprietario dell’immobile.

Pertanto è il coniuge assegnatario dell’immobile che di fatto vive nell’appartamento a dover pagare l’imposta. Egli beneficerà anche delle agevolazioni sulle abitazioni principali, sempre se dimorante e residente nell’appartamento.

L’assegnatario dell’immobile avrà diritto alle detrazioni Imu, sia perché prima casa, sia per i figli a carico. Anche nel caso, poi, che i coniugi posseggano due appartamenti cointestati (ad esempio la seconda casa al mare), il coniuge assegnatario avrà diritto di usufruire dell’intera agevolazione per la prima casa.

Chi deve pagare le bollette?

Le spese ordinarie sulla casa coniugale (manutenzione ordinaria, bollette, spese condominiali ordinarie) gravano su chi occupa la casa, poiché è quest’ultimo che fruisce dei servizi ai quali tale spese fanno riferimento.

Chi deve pagare le spese straordinarie degli immobili?

Le spese straordinarie, invece, come quelle relative alle ristrutturazioni sull’immobile cointestato, dovranno invece essere divise a metà da ciascuno.

I mobili di proprietà possono essere prelevati?

In linea di principio, e sempre sulla base del principio di maggior tutela riservato alla eventuale prole (che ha diritto a veder conservata l’integrità dell’habitat domestico), è prassi dei Tribunali quella di assegnare la casa coniugale insieme ai mobili che la arredano al coniuge affidatario dei figli, a prescindere da chi ne sia il proprietario.

Vanno esclusi, tuttavia, i beni di stretto uso personale, quelli che servono per l’esercizio della professione o quelli voluttuari come, ad esempio, quadri o suppellettili. Questo, comunque, a condizione che l’assegnatario dell’immobile continui ad abitarlo con i figli, perché, in caso di trasloco, l’altro potrà chiedere la divisione dei beni comuni e la restituzione di quelli in proprietà.

Chi deve pagare il mutuo e chi beneficia delle relative detrazioni?

Il mutuo sulla casa va pagato dal soggetto a cui risulti intestato il contratto con la banca (per un approfondimento leggi l’articolo nel box sotto).

Se i coniugi hanno contratto insieme un mutuo per l’acquisto della casa familiare, dividendo tra loro i costi di tale impegno, in caso di separazione consensuale in cui abbiano stabilito che l’appartamento spetti in proprietà a uno solo dei due, il coniuge che sia divenuto unico proprietario dell’immobile sarà tenuto al pagamento delle rate del mutuo e avrà diritto alla detrazione fiscale sugli interessi passivi dell’intera somma.

La detrazione degli interessi sul mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale spetta al coniuge acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare; è considerato “familiare” anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio. Pertanto il coniuge proprietario, trasferitosi dopo la separazione, può continuare a beneficiare della detrazione.

In caso di divorzio, il beneficio della detrazione spetta al coniuge trasferito per la quota di competenza solo se nell’immobile continuano ad abitare i figli.

E le spese di ristrutturazione e per l’acquisto di mobili?

Nel caso in cui la coppia separata o divorziata abbia fatto svolgere dei lavori di ristrutturazione sulla casa familiare, beneficiando delle detrazioni previste (che possono essere suddivise in diverse annualità), le quote di detrazione continuano a spettare al coniuge proprietario dell’immobile, anche se non ne sia assegnatario.

In ogni caso é possibile estendere il beneficio anche al coniuge assegnatario dell’immobile a seguito della sentenza di separazione, anche se non titolare del diritto di proprietà, purché abbia sostenuto e siano rimaste a suo carico le relative spese [2].

A tale proposito, l’ultima finanziaria [3] ha prorogato fino al 31 dicembre la detrazione fiscale del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, prevedendo la possibilità di detrarre dall’Irpef anche le spese sostenute per l’acquisto di mobili per l’unità ristrutturata, con un importo massimo di 10.000 euro.

Detrazioni per i figli a carico

Le detrazioni d’imposta Irpef per i figli a carico possono essere ripartite tra i due genitori in due modi:

– o metà della detrazione ad ogni genitore (50% a testa),

– o l’intera detrazione al solo genitore che ha il reddito più elevato (100% a chi ha il reddito più alto).

In caso di disaccordo, è prevista la seguente ripartizione:

– il 50% a testa se sono sposati o convivono,

– il 100 % al genitore affidatario se sono separati o divorziati ed il figlio è affidato in modo esclusivo a un genitore,

– il 50% a testa se sono separati o divorziati ma ci sia l’affidamento congiunto della prole.

Negli ultimi due casi, se il genitore che ne avrebbe diritto non possa usufruirne perché ha un reddito troppo basso, le detrazioni sono riconosciute per intero all’altro genitore che deve però versare, al genitore che ne aveva diritto, la quota di detrazione a lui spettante.

Autonomia dei coniugi sugli accordi economici

Resta in ogni caso fermo il diritto delle parti di disciplinare come meglio credono i propri rapporti economici, depositando in tribunale un ricorso congiunto per la loro separazione, o anche di raggiungere un accordo (che il giudice dovrà solo omologare) in corso di causa.

In mancanza di accordo dovrà decidere il giudice.

L’unico limite è costituito dagli accordi relativi ai figli ai quali la legge riserva una tutela maggiore e pertanto dovrà essere il giudice a valutare che tali accordi siano rispondenti all’interesse della prole.

[1] Introdotta dal DL 201/11, cosiddetto “Salva Italia” convertito in legge n. 214/11.

[2] Circolare 12/Edel 3 maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate.

[3] Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63.

Fonte: La legge per tutti

 
 
 

Post recenti

Mostra tutti

Opmerkingen


Posts recenti

Archivio

Follow Us

  • Facebook Social Icon
bottom of page