Pensione di reversibilità separati e divorziati, quando spetta?
- avvocatocapizzano
- 22 gen 2017
- Tempo di lettura: 3 min
La pensione di reversibilità, o pensione ai superstiti, è una prestazione che l’Inps liquida ai congiunti dell’assicurato deceduto, sia nel caso in cui al momento della morte fosse già pensionato, sia che stesse ancora lavorando (in questo caso, però, deve risultare accreditato un minimo di contributi previdenziali).
Il trattamento spetta al coniuge, fino a un determinato limite di reddito, ai figli, sino a 26 anni se studenti universitari, o senza limiti se inabili, e in mancanza, ai genitori over 65 senza pensione o ai fratelli ed alle sorelle inabili.
Reversibilità e separazione
Secondo un primo orientamento della giurisprudenza [1], non in tutti i casi l’ex coniuge ha diritto all’assegno, ma solo quando risulta separato senza addebito e titolare di un assegno di mantenimento a carico del coniuge deceduto, sempre che quest’ultimo risulti assicurato all’Inps prima della sentenza di separazione.
Quest’orientamento, però, è stato ribaltato da una nota sentenza della Cassazione del 2009 [2], secondo la quale il coniuge separato per colpa o per addebito è equiparato in tutto e per tutto al coniuge superstite (separato o non) ai fini della pensione di reversibilità, in quanto è stata dichiarata incostituzionale [3] la norma che negava tale prestazione al coniuge a cui era stata addebitata la separazione. L’addebito della separazione non può dunque essere considerato un elemento discriminante ai fini dell’erogazione della pensione di reversibilità al coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.
Inoltre, secondo la citata sentenza della Cassazione, la reversibilità spetta non solo a prescindere dal titolo della separazione, ma anche a prescindere dalla spettanza dell’assegno di mantenimento.
La pensione di reversibilità, difatti, è una forma di tutela previdenziale in cui l’evento assicurato è la morte, dato che a seguito del decesso si crea una situazione di bisogno per i familiari viventi a carico del pensionato defunto (i soggetti protetti): sarebbe dunque ingiusto negare una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe tenuto a fornire, sia nel caso in cui il coniuge superstite risulti separato con addebito, sia nel caso in cui, pur senza addebito, non risulti titolare di assegni.
Reversibilità e secondo matrimonio
In caso di più matrimoni del dante causa, la pensione ai superstiti deve essere ripartita tra più coniugi: la ripartizione, pronunciata dal giudice su richiesta delle parti, fondamentalmente si basa sulla durata dei matrimoni [4], ma possono rilevare anche altri elementi, come lo stato di bisogno.
Inoltre, la nozione di durata del matrimonio non è univoca, ma si presta a molteplici interpretazioni: secondo un primo orientamento giurisprudenziale, si deve far unicamente riferimento alla durata legale del matrimonio. La giurisprudenza più recente, tuttavia, considera e valuta altri elementi, purché collegati ai fini solidaristici della pensione di reversibilità, come la convivenza prematrimoniale e l’ammontare dell’assegno divorzile: è importante, difatti, che il giudice offra una particolare tutela alla posizione del soggetto economicamente più debole.
Reversibilità e divorzio
Il coniuge divorziato, invece, ha diritto alla pensione ai superstiti solo se titolare di assegno di divorzio, purchè l’ex coniuge deceduto risulti iscritto all’Inps prima della sentenza di divorzio. Inoltre, l’ex coniuge non deve aver contratto nuovo matrimonio: in questo caso, si perde il diritto alla pensione di reversibilità, ma viene liquidata, una tantum, una somma pari al trattamento percepito moltiplicato per 26 [5].
Reversibilità al convivente
Pur avendo fatto la giurisprudenza dei passi avanti nella tutela delle situazioni di fatto, avendo riguardo anche al periodo di convivenza prematrimoniale, nessuna tutela è invece prevista per le convivenze che non si trasformano in matrimonio. Difatti, il convivente superstite non ha alcun titolo alla pensione.
Il componente dell’unione civile, invece, è equiparato in tutto e per tutto al coniuge.

[1] Cass. sent. n. 11428 del 18.06.2004.
[2] Cass. sent. n. 4555 del 25.02.2009.
[3] C. Cost., sent. n. 286/1987.
[4] Art. 5, L. 898/1970.
[5] Inps Circ.84/2012.
Fonte: La legge per tutti
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