Chi rinuncia all’assegno di mantenimento può chiedere quello di divorzio?
- avvocatocapizzano
- 27 gen 2017
- Tempo di lettura: 4 min

Con la separazione consensuale, io (libero professionista) e mia moglie (impiegata e proprietaria di immobili), non avendo figli, dichiaravamo di aver risolto ogni problema patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere; ora mia moglie vuole il divorzio e pretende un lauto assegno per mantenere il precedente tenore di vita! Tenore che io stesso non ho più, avendo un’altra famiglia! Può farlo?
Separazione e divorzio: gli assegni di mantenimento sono diversi
Innanzitutto è necessario chiarire che l’assegno di mantenimento dovuto dopo la separazione (perché stabilito dal giudice o frutto di accordo dei coniugi) e quello divorzile sono due emolumenti aventi diversa struttura e finalità; il secondo, infatti, non è condizionato né alla misura né al riconoscimento del primo, ma necessita di una autonoma e adeguata motivazione da parte del giudice del divorzio nel momento in cui decide di riconoscerlo o meno.
Ciò significa, all’atto pratico, che se per esempio con la separazione il giudice ha riconosciuto un assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole, non necessariamente la cosa dovrà avvenire in automatico anche col divorzio. E viceversa, come nel caso del lettore.
Questo certamente non significa che chi ha rinunciato all’assegno di mantenimento in sede di separazione possa, con facilità, ottenere quello di divorzio, ma significa solo che astrattamente la legge consente al coniuge economicamente più debole, di richiederlo nel giudizio di divorzio.
Richiesta dell’assegno divorile: cosa deve valutare il giudice
Quanto detto tuttavia, se pur vero in linea di principio, trova degli oggettivi ostacoli nella pratica in quanto di solito le condizioni economiche dei coniugi riguardanti il momento della separazione costituiscono nella maggior parte dei casi, per il giudice del divorzio, un imprescindibile parametro di riferimento.
Perciò, qualora non sia documentato nel nuovo giudizio di divorzio un tangibile peggioramento delle condizioni economiche e personali del coniuge che richiede l’assegno oppure un miglioramento di quelle del coniuge obbligato al versamento riesce difficile ipotizzare che il giudice possa riconoscere il nuovo emolumento. In tal senso, ad esempio, si è pronunciata la Cassazione [1].
In ogni caso, ai fini del riconoscimento di un assegno di divorzio, il magistrato deve tenere conto di una serie di parametri, da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio [2] quali:
– le condizioni dei coniugi (ad esempio, l’età o la salute),
– le ragioni della decisione (si pensi alla responsabilità imputabile al coniuge della rottura del matrimonio),
– il contributo personale (ad esempio il lavoro casalingo) ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune,
– il reddito di entrambi.
Parametri di riferimento, questi, comunque diversi da quelli su cui si basano, invece, gli obblighi di mantenimento [3] operanti nel regime di separazione e che consistono nella mancanza di adeguati redditi propri del coniuge più debole e tali da impedire a questo di mantenere un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio. (Per un approfondimento riguardo alle diversa natura dei due assegni si rinvia alla lettura della guida: Assegno di mantenimento: quando spetta e come si calcola).
Dunque, il giudice della causa di divorzio non può riconoscere il diritto ad un assegno divorzile motivandolo solo in base alla condizione economica dei coniugi al momento della separazione (ad esempio al fatto che la moglie fosse casalinga e sfornita di redditi propri); egli deve, invece, valutare le condizioni attuali di marito e moglie e accertare se il coniuge più debole si trovi nella impossibilità oggettiva non dovuta a sua colpa (si pensi al coniuge che si dimetta dal lavoro) di procurarsi mezzi adeguati al proprio sostentamento. Tale accertamento deve costituire il presupposto del provvedimento motivato che potrebbe, tra l’altro, non solo ridurre o aumentare l’importo dell’assegno in favore dell’ex, ma persino negarne il riconoscimento.
Assegno di divorzio: quanto conta la rinuncia all’assegno di separazione
Quando poi, il coniuge più debole abbia rinunciato, al momento della separazione, all’assegno di mantenimento (o lo abbia accettato in misura ridotta rispetto a quello astrattamente quantificabile), ciò non implica analoga rinuncia in quello di divorzio. E anzi, una clausola dell’accordo che la prevedesse sarebbe da considerarsi nulla.
Tuttavia, la circostanza della rinuncia all’assegno di mantenimento da parte di uno dei coniugi può comunque essere valutata dal giudice come indizio di autosufficienza del coniuge sicché, ove manchi una prova in merito ad un peggioramento delle condizioni economiche, il magistrato potrà ragionevolmente presumere che le ragioni che hanno motivato la rinuncia continuino a sussistere e, pertanto, negare la richiesta di assegno [4].
Assegno di divorzio: che succede se il giudice non lo riconosce
Detto questo in linea generale, la mia personale opinione è che – tenuto conto da un lato dei dati che attestano un’autosufficienza della moglie del lettore e dall’altro di quelli che giustificano un peggioramento della situazione economica di quest’ultimo (dovuta ai costi della nuova famiglia) – difficilmente la donna potrà vedersi riconoscere il diritto ad un assegno divorzile, quantomeno dell’importo riferito dal lettore (1500 euro).
Ritengo, invece, che la richiesta (assolutamente fuori misura), sia stata avanzata nella speranza di ottenere comunque il riconoscimento di un assegno (se pur di entità più ridotta) prospettando di chiudere bonariamente la questione ed evitare il giudizio. Ciò allo scopo di non far perdere alla donna alcuni diritti strettamente correlati a detto assegno (si pensi alla quota spettante sul Tfr dell’ex coniuge, ad un assegno a carico dell’eredità, alla pensione di reversibilità); diritti che verrebbero del tutto meno col divorzio se la moglie del lettore non si vedesse riconosciuto il diritto ad un assegno divorzile.
Richiesta di assegno divorzile: l’esito del giudizio resta incerto
Al lettore, dunque, non resta che fare, con un legale di fiducia (che non potrà più essere quello che ha assistito entrambi i coniugi nella separazione) un’analisi costi–benefici di un accordo che preveda il riconoscimento alla moglie di un assegno divorzile se pur in misura minima (e certo non quella pretesa dalla donna). Ciò allo scopo di evitare le spese di un giudizio il cui esito sarebbe comunque incerto. Potrebbe darsi, infatti, che dopo una causa di anni, il giudice comunque riconosca un assegno alla donna, se pur, appunto, ridimensionandolo rispetto alle pretese vantate.
E’ naturale che, se però la moglie del lettore dovesse insistere sulla sua pretesa nella misura prospettata, non ci sarebbe altra strada che affrontare il giudizio.
[1] Cass. sent. 23079/2013.
[2] Ai sensi dell’ Art. 5 co. 6 L. n. 898/1970.
[3] Ai sensi dell’art. 156 cod. civ.
[4] Cass. sent. n. 23079/13.
Fonte: la legge per tutti
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