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Violenza sui minori: il medico ha l’obbligo di denuncia


Un medico non può chiudere gli occhi quando si trova davanti ad un caso di violenza domestica, chiunque sia la vittima. Soprattutto se si tratta di un minore, cioè di bambini picchiati oltre misura. Lo dice il codice penale [1]. Il personale medico e tecnico sanitario è tenuto a rispettare, oltre al segreto professionale, anche l’obbligo di denuncia e l’obbligo di referto. Entrambi sono essenziali in caso di processo penale per violenza sui minori. Processo al quale si arriva dopo una denuncia d’ufficio o dopo una querela di parte presentata dalla persona offesa.

L’obbligo di denuncia di ufficio

La violenza sui minori è un reato gravissimo che va segnalato obbligatoriamente da chiunque ricopra un incarico di pubblico servizio, quindi anche da un medico o da un’altra persona che lavori in ambito sanitario e venga a conoscenza di un episodio che soltanto desti il sospetto di violenza domestica. La denuncia va fatta per iscritto. Il personale medico è, inoltre, tenuto a trasmettere al Tribunale Penale o alla Polizia Giudiziaria un referto scritto che indichi la persona, il luogo, l’ora e le altre circostanze dell’intervento.

La mancata segnalazione da parte del medico di un episodio di violenza sui minori costituisce un’omissione di atti d’ufficio [2].

I reati perseguibili d’ufficio che è necessario segnalare sono:

  • le condotte non occasionali da parte di genitori o parenti lesive dell’integrità fisica o psichica del minore, ovvero quei comportamenti che rendono abitualmente dolorose le relazioni in famiglia [3];

  • l’abuso dei metodi di correzione [4] che consistono in punizioni non occasionali e immotivate o che si pongono al di là dei poteri educativi dei genitori.

In parole più semplici, i reati perseguibili d’ufficio nell’ambito della violenza sui minori sono la minaccia, i maltrattamenti, le lesioni gravi, la violenza sessuale e quella privata, gli atti persecutori e l’omicidio.

In qualunque caso, i medici che vengono a contatto con episodi di sospetta violenza sui minori, cioè che hanno davanti dei bambini anche apparentemente picchiati, hanno l’obbligo di segnalarli all’autorità giudiziaria, pur senza dovere esprimere dei giudizi o degli approfondimenti circa la veridicità di quanto raccontato dal bambino o dagli adulti coinvolti. Tali considerazioni spetteranno all’autorità.

La querela per violenza sui minori

In caso di violenza sui minori in ambito familiare, la persona offesa dal reato (o chi ne esercita la patria potestà) può presentare querela entro 90 giorni, oppure entro 180 giorni se subentrano anche maltrattamenti di tipo sessuale [5]. Trascorso questo tempo, non sarà più possibile agire per via giudiziaria. La querela va presentata per iscritto presso le forze dell’ordine o in Procura.

Quando si deve denunciare la violenza sui minori

Il medico ha l’obbligo di denuncia quando si trova davanti ad un episodio di violenza sui minori anche sospetto ma sufficientemente fondato. E’ tenuto ad una preventiva valutazione clinica e psicosociale fondata su segni fisici evidenti (facili da rilevare) o testimonianza diretta (più difficile da carpire, spesso per paura di ritorsioni da parte di chi gli ha fatto del male).

Importante ricordare che la segnalazione alle forze dell’ordine la può fare chiunque, perché, come detto, la violenza fisica sui minori è un reato perseguibile d’ufficio. Ma sono in primis gli assistenti sociali, gli educatori che seguono le famiglie ed i medici che si trovano davanti i minori con lesioni gravi a dover fare una segnalazione alla polizia giudiziaria o alla Procura. Girarsi dall’altra parte è omissione di atti d’ufficio, perseguibile dalla legge. Verrebbe da dire che equivale all’omissione di soccorso: si vede una persona in pericolo, ma si preferisce tirare dritto e lasciarla al suo destino, per il proprio quieto vivere. Con la differenza, però, che chi ricopre un ruolo di pubblico servizio verso le vittime della violenza sui minori, ha non solo un dovere morale ma anche un dovere legale.

[1] Art. 331, 332, 334 cod. pen.

[2] Art. 328 cod. pen.

[3] Cass. sent. del 16.10.1992 e art. 582 cod. pen.

[4] Art. 571 cod. pen.

[5] Art. 336 cod. pen.

Fonte: La legge per tutti

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