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Non riesco a pagare i miei debiti: come posso fare?

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 3 feb 2017
  • Tempo di lettura: 6 min

Ho numerosi debiti e devo pagare anche gli alimenti a mia figlia. Non ce la faccio a far fronte a tutto. Posso usufruire di aiuti ottenendo un accordo a saldo a stralcio dei miei debiti?

La situazione del lettore appare complessa e potrebbe, purtroppo, comportare l’avvio di azioni dirette al recupero del credito da parte della banca e delle società finanziarie, nel caso in cui si dovesse trovare nella condizione di non poter far fronte al pagamento delle rate per i prestiti erogati. Il mancato pagamento delle rate potrebbe, infatti, determinare una reazione da parte dei creditori i quali avrebbero la possibilità di risolvere per inadempimento i rapporti contrattuali ed ottenere la restituzione della somme liquidate a titolo di prestito come quota capitale maggiorata di interessi e spese. Ciò potrebbe avvenire attraverso la richiesta di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo [1] che verrebbe notificato insieme all’atto di precetto [2], contenente l’intimazione di pagamento entro il termine di 10 giorni. Si tratta di atti (decreto ingiuntivo e precetto) che legittimano i creditori a procedere al recupero coattivo del credito a mezzo espropriazione forzata che, nel caso di specie, potrebbe essere effettuata attraverso un pignoramento mobiliare (ad esempio, un’autovettura) o presso terzi (ad esempio, lo stipendio) vista la possibilità di cumulo dei mezzi di espropriazione [3] e della mancanza, nel caso di specie, di beni immobili di proprietà (circostanza di fatto che esclude il ricorso da parte dei creditori allo strumento del pignoramento immobiliare).

Con particolare riferimento alla situazione del lettore, i creditori potrebbero presumibilmente agire nella forma del pignoramento presso terzi [4]. Gli stipendi, tuttavia, possono essere oggetto di esecuzione forzata nella misura massima di 1/5 [5]. Ed in considerazione del fatto che il lettore ha già una cessione del quinto dello stipendio, tale forma di finanziamento ha un impatto sulla misura limite di pignorabilità del salario che gli viene erogato nella sua qualità di lavoratore dipendente. Si deve, infatti, ritenere ammissibile il concorso tra una cessione volontaria di 1/5 dello stipendio ed un successivo pignoramento per un importo equivalente a condizione che il cumulo delle due cause riduttive dell’ammontare liquidato a titolo di salario non superi la quota complessiva della metà del salario stesso [6]. A ciò si deve aggiungere il fatto che il lettore liquida anche un assegno di mantenimento a sua figlia e deve anche corrispondere un canone di locazione per l’affitto di una casa: si tratta con tutta evidenza di elementi che andrebbero valutati in sede di una possibile opposizione al pignoramento che gli venisse notificato, in considerazione della determinazione della somma che dovrebbe essergli comunque riconosciuta come minimo vitale necessario per il suo sostentamento personale.

Fatta questa indispensabile premessa, si evidenzia, inoltre, che anche l’eventuale notificazione di un decreto ingiuntivo da parte dell’istituto di credito o delle società finanziarie potrebbe essere oggetto di opposizione nel caso in cui venissero accertati profili di invalidità dei contratti di finanziamento (violazione delle regole in materia di trasparenza bancaria, violazione per anatocismo od usura, violazione delle regole dettate dal Codice del Consumo). Si tratta, tuttavia, di valutazioni che possono essere effettuate – a priori – soltanto attraverso un esame approfondito dei documenti contrattuali rilasciati dall’istituto di credito e dalle società finanziarie, nonché degli estratti di conto corrente, anche al fine di valutare la regolarità nel calcolo dell’ammontare delle rate e, in particolare, dell’applicazione dei tassi di interesse (ciò in ragione del dubbio dal lettore paventato circa la possibile applicazione di tassi usurari). Nel caso, infatti, in cui fossero accertate irregolarità da un punto di vista contrattuale, avrebbe la possibilità di contestare per iscritto ai creditori tali profili di invalidità attraverso un atto di costituzione in mora (da valersi anche ai fini dell’interruzione del decorso della prescrizione) ed opporsi al decreto ingiuntivo e agli atti esecutivi che venissero successivamente notificati: fatta salva, peraltro, la possibilità di chiedere la restituzione delle somme indebitamente liquidate [7] (ad esempio, a titolo di interessi usurari per nullità della relativa clausola contrattuale).

Ponendo, tuttavia, il caso in cui non sussistano profili di invalidità dei rapporti contrattuali che hanno originato la concessione delle somme erogate a titolo di prestito da parte dell’istituto di credito e delle società finanziarie, le soluzioni prospettabili ai fini di una definizione della potenziale esposizione debitoria possono essere le seguenti:

1) è possibile chiedere all’istituto di credito ed alle società finanziarie una definizione stragiudiziale della propria esposizione debitoria attraverso una transazione che comporti la chiusura dei rapporti pendenti “a saldo e stralcio” che possa tenere conto delle difficoltà economiche esistenti con una conseguente riduzione percentuale delle somme residue da corrispondere (si ottiene, cioè, una chiusura del rapporto, corrispondendo subito o anche ratealmente, ad esempio il 60% delle somme ancora da versare con il rilascio di una quietanza liberatoria da parte dei creditori);

2) è possibile, in alternativa, chiedere – sempre in via stragiudiziale – all’istituto di credito ed alle società finanziarie una rinegoziazione complessiva del rapporto contrattuale con nuovo piano di rientro rateale, prevedendo scadenze più lunghe e rate quantitativamente meno pesanti, sempre a fronte delle difficoltà economiche sopraggiunte da parte del debitore. Nulla vieta poi che tali operazioni possano essere supportate anche dal rilascio di garanzie personali prestate da terzi nell’interesse del debitore sotto forma – ad esempio – di una fideiussione bancaria (garanzie che vengono – peraltro – spesso richieste dalle stesse banche a supporto della concessione di finanziamenti).

Un’ulteriore alternativa è quella rappresentata dall’istituto introdotto dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 in materia di “sovraindebitamento” del debitore o del consumatore. Si tratta di una soluzione che può essere proposta da persone che si trovino in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile. Circostanza che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni o la definitiva incapacità di adempierle in modo regolare. Questa situazione prende il nome di “sovraindebitamento” [8]. Situazione che può riguardare qualunque soggetto a prescindere dal tipo di attività svolta dal debitore. La procedura da sovraindebitamento può, infatti, essere usufruita anche da lavoratori autonomi o dipendenti, professionisti o anche soggetti che non svolgono alcun tipo di attività lavorativa. Nell’ambito della categoria dei debitori, compare anche il consumatore, quale soggetto che può beneficiare della procedura di sovraindebitamento, cioè la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Alla luce della situazione personale del lettore – sommariamente tratteggiata nella formulazione del quesito – si può ipoteticamente ritenere che egli possa usufruire della procedura di sovraindebitamento sia come debitore sia come consumatore, vista la contrazione delle sue prospettive reddituali future in rapporto alle obbligazioni assunte.

Le procedure di sovraindebitamento per il debitore e il consumatore sono parzialmente differenti, sebbene abbiano presupposti pressoché analoghi, ma conducono entrambe ad un accordo per la ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti che è soggetto ad omologazione da parte del tribunale.

Per poter valutare la fattibilità della proponibilità dell’accordo del debitore o del piano è necessario avvalersi dell’ausilio di un organismo di composizione della crisi (ad esempio, gli organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio, avvocati, notai, commercialisti ed esperti contabili in possesso dei requisiti previsti dalla legge) con sede nel circondario del tribunale territorialmente competente (si fa riferimento al luogo di residenza o sede del debitore) proprio in ragione delle particolarità tecniche della procedura.

1) L’accordo del debitore non è altro che un patto stipulato con i creditori che viene a formarsi attraverso una proposta avente ad oggetto un piano di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti da depositarsi presso il tribunale; l’accordo deve però ottenere il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti per poter essere oggetto di omologazione;

2) il piano del consumatore si differenzia dall’accordo del debitore con riferimento al procedimento di omologazione; il piano del consumatore, infatti, non richiede il consenso dei creditori per essere omologato; prima di disporre l’omologazione il tribunale deve però verificare che il debitore non abbia assunto le obbligazioni senza la prospettiva di poterne dare esecuzione oppure abbia colpevolmente causato il sovraindebitamento.

Si tratta pertanto di una procedura complessa che va analizzata con attenzione sia sotto il profilo della valutazione di fattibilità sia sotto il profilo strettamente operativo (la procedura dell’accordo del debitore ha il vantaggio di bloccare l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive sul patrimonio del debitore sino all’omologazione), donde la necessità del preventivo ausilio degli organismi di composizione della crisi sopra richiamati.

Infine, il mancato pagamento di una rata dei finanziamenti erogati può determinare la segnalazione delle irregolarità nei rimborsi dei prestiti al Cai (Centrale di Allarme Interbancaria) o al Crif o Eurisc, cioè ai sistemi di informazione creditizie, da parte dell’istituto di credito o delle società finanziarie, rendendo più difficile l’accesso a nuovo credito dato che tali soggetti sono deputati a fornire informazioni in merito alla affidabilità creditizia dei consumatori.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Leonardo Serra

[1] Art. 633 cod. proc. civ.

[2] Ai sensi del combinato disposto degli artt. 479 e 480 cod. proc. civ.

[3] Art. 483 cod. proc. civ.

[4] Art. 543 cod. proc. civ.

[5] Art. 545 cod. proc. civ.

[6] Cass. sent. n. 4584del 22.04.1995; Cass. sent. n. 4488 del 09.05.1994.

[7] A norma dell’art. 2033 cod. civ.

[8] Art. 6, co. 2, l. n. 3 del 27.01.2012.

 
 
 

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