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Niente mantenimento all’ex moglie che non vuole lavorare

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 7 feb 2017
  • Tempo di lettura: 3 min

Nel valutare se l’ex moglie ha diritto all’assegno di mantenimento o meno, il giudice deve tenere conto delle sue obiettive capacità di lavorare e, quindi, di mantenersi da sola. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recentissima sentenza [1] che conferma il graduale tramonto del diritto incondizionato al mantenimento, un trend che si è timidamente affermato negli ultimi anni, ma che va acquistando sempre più spazio.

Le precedenti esperienze lavorative, la formazione, l’età giovane e l’idoneità di reimpiegarsi della donna costituiscono parametro per determinare la misura del mantenimento e, in alcuni casi, possono giustificare il completo diniego dell’assegno.

Meno di due anni fa, la Suprema Corte aveva usato parole molto rigide e dirette per criticare l’atteggiamento di quelle mogli che, ottenuto l’assegno di mantenimento dal giudice in sede di separazione, benché ancora molto giovani e in età di lavoro, non fanno nulla per cercare un’occupazione e mantenere una vita dignitosa basata sulle proprie (e non sulle altrui) capacità. Così, in quella sede, i giudici avevano chiarito che, se il divario fra i redditi della ex moglie e quelli percepiti dal marito, ancora in attività, non è dovuto a «oggettive difficoltà di reperimento di un lavoro da parte della prima, ma solo a una sua pigrizia tendenziale, allora alcun mantenimento le è dovuto».

Inoltre, nel giudicare la sussistenza del diritto al mantenimento, il giudice deve valorizzare non solo la presenza di un reddito di lavoro, ma anche altre forme di sostentamento come, ad esempio, il percepimento di un canone di affitto mensile per un appartamento di proprietà. Circostanze queste che “sollevano” l’ex marito dal provvedere all’ex moglie che, comunque, ha di che vivere.

Con la sentenza in commento, viene ribadita l’importanza, per la donna ancora abile al lavoro, di mantenersi da sola e trovare un modo per non pesare sulle spalle dell’ex. In tema di separazione personale dei coniugi – si legge in sentenza – l’attitudine al lavoro proficuo dell’ex coniuge, quale «potenziale capacità di guadagno», costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica.

La Cassazione però avverte che l’attitudine del coniuge al lavoro deve essere valutata in concreto e non sulla base di aspettative astratte e ipotetiche: si deve trattare, insomma, di una effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita.

Come dicevamo non si tratta di un orientamento nuovo. La giurisprudenza consolidata degli ultimi anni [3] ha riconosciuto sempre più risalto alle potenzialità del coniuge per tenere distinte le situazioni in cui l’assenza di lavoro deriva da una incapacità obiettiva, per aver prestato a lungo la propria opera all’interno della famiglia, da quelle in cui, invece, dipende da mera inerzia.

Anche la formazione di una nuova famiglia e la nascita di un nuovo figlio da parte del marito obbligato a versare il mantenimento possono consentire a quest’ultimo di chiedere al giudice una diminuzione dell’assegno da versare all’ex coniuge: non si tratta di un diritto automatico, poiché il tribunale dovrà valutare caso per caso, alla luce delle residue potenzialità economiche dell’uomo. Ma non si può neanche negare il diritto per quest’ultimo di rifarsi una vita, avere un’altra famiglia e ulteriori figli, cosa che invece gli sarebbe pregiudicata se l’assegno di mantenimento restasse invariato nonostante il sopraggiungere di tali ulteriori fattori di spesa [4].

[1] Cass. sent. n. 789 del 13.01.2017.

[2] Cass. sent. n. 24324/15 del 27.11.2015.

[3] Cass. sent. n. 14175/16, n. 19194/15.

[4] Cass. sent. n. 2959/2017: L’assegno divorzile corrisposto dal marito a moglie e figli deve essere riparametrato al ribasso in funzione della costituzione di un nuovo nucleo familiare con la nascita di un altro figlio da mantenere.

Fonte: La legge per tutti

 
 
 

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