Convivente, quando spetta il mantenimento
- avvocatocapizzano
- 10 feb 2017
- Tempo di lettura: 3 min

Finita la convivenza, nessuno dei partner può rivendicare il diritto al mantenimento nei confronti dell’ex, salvo che i due abbiano firmato un contratto di convivenza ed in esso sia stato appunto previsto il versamento dell’assegno a favore del più debole economicamente. La legge prevede solo, alla cessazione del rapporto di convivenza, il diritto agli alimenti: somma ridotta rispetto al mantenimento e necessaria allo stretto indispensabile per vivere. Ma attenzione, come chiarito da una recente sentenza del tribunale di Milano [1], il diritto a ottenere i soldi per i cosiddetti «alimenti» scatta solo a condizione che:
il convivente beneficiario versi in stato di bisogno tanto da non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento;
la convivenza sia iniziata dopo il 5 giugno 2016, data in cui è entrata in vigore la riforma (meglio nota come Legge Cirinnà) che ha disciplinato le unioni civili e le convivenze di fatto.
Diritto agli alimenti del convivente
La legge sulle convivenze (o, più tecnicamente chiamate, «convivenze more uxorio») prevede che, cessata la convivenza di fatto, se uno dei due partner versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento può rivolgersi al giudice affinché comandi all’altro di versargli gli «alimenti», ossia una somma necessaria a garantirgli il sostentamento. Si tratta dello stesso diritto che spetta ai familiari più prossimi che si trovano in condizioni di indigenza (ad esempio un genitore anziano e senza pensione o un figlio malato senza lavoro).
In tali casi, il giudice quantifica l’importo degli alimenti da pagare all’ex convivente per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e in base alle possibilità economiche del soggetto obbligato.
Quando il convivente ha diritto agli alimenti?
La sentenza in commento offre un ulteriore e importante chiarimento: l’ex convivente in condizioni di grave difficoltà economica può rivolgersi al giudice per ottenere il “mantenimento” – o meglio gli alimenti – solo se la convivenza è cessata dopo il 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della legge sulle Unioni civili che ha introdotto nel nostro ordinamento il relativo diritto per i partner delle coppie non sposate.
Dunque la riforma non ha effetti retroattivi.
Giudice competente
La domanda di alimenti va presentata [4] al giudice ordinario in composizione monocratica, senza intervento del pubblico ministero. L’azione va introdotta con atto di citazione.
Invece se la controversia tra gli ex conviventi riguarda i figli nati fuori da matrimonio è competente il tribunale che decide in composizione collegiale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. I provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente.Il diritto, previsto dalla legge Cirinnà, per l’ex-convivente di richiedere gli “alimenti” al proprio ex partner non può essere fatto valere davanti al giudice della sezione famiglia, usando allo scopo i ricorsi tipici previsti per instaurare un giudizio di famiglia.
[1] Trib. Milano, sent. del 23.01.2017.
[2] Art. 1, co. 65, della legge 76/201665. «In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle».
[3] Art. 433 cod. civ.
[4] La materia è regolata dagli artt. 433 e ss. cod. civ. e dagli artt. 163 e ss cod. proc. civ.
[5] La materia è regolata dagli artt. 337 bis e ss. cod. civ. e dall’art. 38 disp. att. cod., come riscritto dall’art. 3 co. 1 della legge 219/12. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano gli artt. 737 e ss. cod. proc. civ.
Fonte: La legge per tutti
Post recenti
Mostra tuttiCon la sentenza n. 11364 dello scorso 6 aprile, la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di condanna...
Con l'ordinanza n. 10776 depositata lo scorso 17 aprile, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha cassato la decisione presa...
Con l'ordinanza n. 13409 depositata il 17 maggio, la I sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla...
Comments