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Mantenimento al figlio: saltare qualche rata è reato?

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 18 mar 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

Il padre che non versa il mantenimento per i figli non sempre può essere denunciato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Difatti l’illecito penale si configura solo quando al bambino sono mancati i mezzi di sussistenza, circostanza che non ricorre, ad esempio, nel caso in cui vengano saltate poche rate e la madre, con cui il bambino vive, ha la possibilità economica di mantenerlo secondo il tenore di vita già goduto (quindi anche secondo uno standard di vita elevato). È quanto chiarisce la Cassazione con una recente sentenza.

Il mancato versamento dell’assegno ai figli (versamento che, fino alla loro maggiore età, viene fatto direttamente nelle mani del genitore convivente, di norma la madre) non fa scattare in automatico il reato. L’illecito penale, e la condanna per il genitore inadempiente, scatta solo se il figlio rimane privo dei mezzi di sussistenza.

In particolare, il codice penale [2] sanziona la condotta di chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, oppure inabile al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Secondo il costante insegnamento della cassazione, mentre in caso di mancato pagamento dell’assegno destinato al mantenimento della moglie, il giudice penale deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare in concreto i mezzi di sussistenza al beneficiario, in caso di inadempimento all’obbligo nei confronti del figlio minore opera una presunzione semplice che quest’ultimo sia incapace di produrre reddito proprio, Quindi, versi sempre in condizioni di difficoltà. Tuttavia in quanto presunzione semplice essa può essere superata con la prova contraria, ad esempio quando il minore dispone di redditi patrimoniali propri o del genitore convivente, sempre che non si tratti di retribuzione per attività di lavoro la quale, anzi, costituisce prova dello stato di bisogno [3].

Nella nozione di mezzi di sussistenza prevista dal codice penale, diversa dal concetto di mantenimento previsto dal codice civile, sono compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentono, in rapporto alle reali capacità economiche E a regime di vita personale del padre, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali ad esempio abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto mezzi e di comunicazione [4]).

Dunque non risponde del reato di omesso versamento del mantenimento ai figli e violazione degli ordini familiari il padre che faccia mancare solo poche mensilità dell’assegno stabilito dal giudice civile, sempre che, per effetto di ciò, non sia derivato al figlio minore uno stato di bisogno nel senso appena indicato.

In definitiva si può parlare di stato di bisogno solo quando il soggetto obbligato faccia mancare i mezzi di sussistenza, che includono – secondo quanto appena chiarito – ciò che è necessario per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e regimi di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali ad esempio abbigliamento, libri d’istruzione, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).

[1] Cass. sent. n. 12400/2017.

[2] Art. 570 cod. pen.

[3] Cass. sent. n. 26725/2003.

[4] Cass. sent. n. 2736/2008.

Fonte: La legge per tutti

 
 
 

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