Furto e truffa al coniuge non sono reato
- avvocatocapizzano
- 3 apr 2017
- Tempo di lettura: 2 min
Non si può denunciare il marito o la moglie che si impossessa di un bene del coniuge o che tenta di frodarlo: questo perché il codice penale [1] stabilisce che i cosiddetti reati contro il patrimonio – tra cui vi rientra il furto, la sottrazione di cose comuni, l’appropriazione indebita, il danneggiamento e la truffa – non sono punibile se la “vittima” è il coniuge. In altre parole l’eventuale querela per furto o truffa al coniuge verrà archiviata e non comporterà alcun procedimento penale. Ciò non significa che l’azione del coniuge che abbia rubato all’altro o lo abbia truffato sia da considerarsi lecita: resta però solo un illecito civile per il quale è possibile ottenere il risarcimento del danno. Se poi i coniugi sono in comunione dei beni, chi dei due vende beni della comunione per sé (ad esempio, preleva tutti i soldi dal conto corrente comune) può essere condannato a ripristinare la comunione o a rimborsare all’altro coniuge la sua parte.
Si può rubare al proprio coniuge?
Immaginiamo che un uomo accumuli debiti di gioco. Prova, in tutti i modi, a mettere insieme la cifra di cui ha bisogno, ma non ci riesce e così – messo alle strette – decide di prendere un prezioso anello della moglie per venderlo e ricavarne la somma necessaria. A lei, però, non dice nulla: non vuole assolutamente che lo venga a sapere, anche perché spera di riuscire a ricomprarglielo presto. Invece la donna scopre il furto e si infuria. Non le importa si tratti del marito: quell’anello rappresenta per lei un ricordo importante e ha intenzione di denunciarlo. Lui prova a spiegarle che, data la necessità, non si può parlare di furto. Lei non ne vuole sapere e ne nasce una discussione…
Chi ha ragione? La moglie, che ritiene di aver subito un vero e proprio furto e sia giusto querelare il marito? Oppure il marito, che ritiene, invece, non si possa parlare di furto, essendo la “vittima” in questione sua moglie? La risposta è nel codice penale.
Non sono punibili i furti ai danni del coniuge, salvo sia intervenuta separazione o si tratti di reato di rapina, estorsione e sequestro.
Laddove il furto è ai danni di un parente stretto, non si commette reato e non si può essere querelati.
Pertanto, rubare un oggetto al proprio coniuge non è considerato un reato: quindi il marito non può essere denunciato.
Lo stesso dicasi anche nel caso di truffa.
Quando è reato rubare al proprio coniuge?
Resta reato il furto o la truffa al proprio coniuge quando la coppia si è separata legalmente. Quindi se la coppia si è separata solo di fatto, senza ricorrere al giudice (o al Comune, o alla negoziazione assistita) il reato non è perseguibile. Se invece è intervenuta separazione o divorzio, il furto, la truffa, l’appropriazione indebita o qualsiasi altro reato contro il patrimonio è perseguibile penalmente e si può sporgere querela.
[1] Art. 649 cod. pen.
Fonte: La leggeper tutti
Post recenti
Mostra tuttiCon la sentenza n. 11364 dello scorso 6 aprile, la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di condanna...
Con l'ordinanza n. 10776 depositata lo scorso 17 aprile, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha cassato la decisione presa...
Con l'ordinanza n. 13409 depositata il 17 maggio, la I sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla...
Comments