Separazione: che fine fa la casa avuta dai genitori?
- avvocatocapizzano
- 3 apr 2017
- Tempo di lettura: 3 min
Ogni qualvolta parliamo di comodato ad uso familiare ci troviamo ad affrontare delle problematiche ad esso strettamente collegate. Pensiamo al caso in cui un padre (comodante), concede la casa al proprio figlio (comodatario) che va a vivervi con la moglie, adibendola a residenza coniugale. Nella fattispecie appena descritta non vi è un termine finale di godimento della cosa ma sussiste un uso determinato della stessa che è quello di soddisfare le esigenze abitative del comodatario e del suo nucleo familiare.
Vediamo ora cosa succede se la coppia si separa e se la moglie, come molto spesso accade, diviene collocataria prevalente dei figli ed assegnataria della casa coniugale.
Potrà il comodante, cioè il genitore che ha concesso al figlio la casa per il matrimonio, riaverla indietro?
Per rispondere a questa domanda è necessario spiegare brevemente il contratto di comodato per poi qualificare il comodato ad uso familiare.
È questa l’analisi che fa la Cassazione con la recentissima pronuncia in commento [1].
Cos’è il comodato e quanti tipi di comodato esistono.
Il comodato è quel contratto gratuito con il quale una parte (detta comodante) consegna ad un’altra (comodatario) una cosa mobile od immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta [2]. Esistono due tipi di comodato:
Precario [3]: è il comodato che non ha né una durata determinata né questa risulta dall’uso cui è destinata la cosa. Questa tipologia di comodato consente al comodante di poter richiedere la restituzione della cosa in ogni momento.
Non precario [4]: è il comodato propriamente detto, sorto con la previsione di un termine di durata (ha cioè una scadenza determinata al sorgere del contratto di comodato) o, in mancanza di tale termine, per un uso che ne consente ugualmente di individuare la scadenza.
In questo caso il comodante può pretendere la restituzione anticipata della cosa solo se è sopraggiunto un urgente ed impreveduto bisogno.
È proprio in quest’ultima categoria che la Cassazione fa rientrare il comodato concesso per soddisfare le esigenze della famiglia, che è sorto quindi per un uso ben preciso e determinato.
Nel caso oggetto della sentenza in commento, la comodante, proprietaria di un immobile, dichiara di averlo concesso in comodato al figlio ed alla sua compagna solo come sistemazione temporanea e transitoria. Trattandosi, a suo dire, di comodato precario, cita in giudizio l’ex compagna del figlio pretendendo la restituzione immediata dell’immobile.
Ecco cosa dice la Corte. La Cassazione ribadendo le pronunce di primo grado e di appello, ha rigettato il ricorso della comodante affermando che nel caso di specie si tratta di un comodato a termine, intendendo con termine quel «termine determinabile per relationem, che può essere cioè individuato in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista, indipendentemente dall’insorgere di una crisi coniugale»,escludendo quindi la possibilità per la comodante di richiedere la restituzione del bene, conseguenza tipica del comodato precario che nel contratto di specie non si configura.
Come abbiamo visto, al contrario, il comodato non precario prevede la possibilità per il comodante di pretendere la restituzione dell’immobile anticipatamente solo se sopravviene un urgente ed impreveduto bisogno.
Cosa si intende per urgente ed impreveduto bisogno?
Il bisogno di cui parla la norma deve essere imprevedibile, urgente e sopravvenuto rispetto al sorgere del comodato. Non assumono rilievo bisogni che non siano attuali, concreti e gravi.
È bene precisare, però, che nel caso in cui il comodante abbia necessità di utilizzare direttamente quell’immobile o versi in sopravvenute gravi condizioni economiche, che possano giustificare la restituzione del bene eventualmente per venderlo o locarlo, questi è legittimato ad ottenerne la restituzione anche se l’uso originario era per esigenze familiari del comodatario e nonostante quell’uso non sia ancora terminato.
Sarà comunque il Giudice a valutare discrezionalmente le esigenze delle parti; procederà cioè ad un bilanciamento di interessi tra le esigenze urgenti ed imprevedibili del comodante e quelle del comodatario, soprattutto se queste ultime sono strettamente connesse a quelle di tutela dei suoi figli.
[1] Cass. sent. n. 3553/2017 del 10.02.2017.
[2] Art. 1803 cod. civ.
[3] Art. 1810 cod. civ.
[4] Art. 1809 cod. civ.
Fonte: La legge per tutti
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