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Troppi debiti: come risolvere?

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 3 apr 2017
  • Tempo di lettura: 5 min

Il debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento, perché non più in grado di soddisfare con regolarità i propri debiti oppure in presenza di una sproporzione continuativa tra patrimonio immediatamente liquidabile e debiti, ha la possibilità di risolvere la propria condizione di difficoltà proponendo ai creditori:

  • un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti o un piano del consumatore che preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori con l’indicazione delle eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni, oppure, in alternativa,

  • la liquidazione di tutti i beni [1].

Il piano del consumatore può essere, però, proposto solo da persone fisiche che hanno assunto debiti per scopi estranei a una attività d’impresa o a una attività professionale.

La proposta di accordo di ristrutturazione o il piano del consumatore possono prevedere che il pagamento dei debiti avvenga attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione di crediti futuri, cioè con redditi non ancora esistenti al momento della presentazione della proposta e che verranno pertanto in essere solo in un momento successivo, a condizione che siano però determinati o determinabili (ad esempio, redditi da lavoro dipendente, redditi da pensione, rendite da locazione di beni immobili o titoli di Stato, quali Bot o Cct, ecc…) [2]. Per poter predisporre la proposta di accordo o il piano del consumatore, visto anche il grado complessità della procedura, il debitore deve necessariamente farsi assistere da uno degli organismi di composizione della crisi con sede nel circondario del tribunale del luogo ove ha la residenza (sono in particolare gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai).

La proposta deve contenere:

  • l’indicazione di eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari da parte del richiedente (sono operazioni utili: verificare la situazione fidi utilizzi banche; verificare la situazione centrale rischi della Banca d’Italia; verificare la sussistenza di segnalazioni di crediti in sofferenza al Crif; fare una visura o un certificato presso lo sportello dell’ufficio protesti della camera di commercio di competenza; consultare altresì l’archivio informatizzato degli assegni e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d’Italia, cioè il Cai – Centrale d’Allarme Interbancaria; acquisire una situazione dei debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – enti previdenziali e assistenziali; acquisire visure catastali presso Agenzia del Territorio servizi catastali e Agenzia del Territorio servizi registri immobiliari);

  • la ricostruzione della posizione fiscale del richiedente con l’indicazione di eventuali controversie ancora pendenti.

Il debitore deve inoltre depositare insieme alla proposta:

  • l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;

  • l’elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione (ad esempio: una compravendita o una donazione) compiuti negli ultimi cinque anni;

  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

  • l’attestazione sulla fattibilità del piano;

  • l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

6) una relazione particolareggiata predisposta dall’organismo di composizione della crisi che deve contenere:

  1. l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

  2. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

  3. il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

  4. l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

  5. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria [3].

È altresì importante notare che per ottenere l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, cioè l’ approvazione da parte del tribunale divenendo lo stesso obbligatorio tra le parti, è necessario che siano d’accordo i creditori rappresentanti almeno il 60% per cento dei crediti. Il consenso del 60% dei creditori non è invece richiesto per l’omologazione del piano dei creditori, ma in questo caso il tribunale ha dei poteri di controllo stringenti tra cui deve:

  • escludere che il consumatore ha assunto debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere;

  • escludere che il consumatore ha per propria colpa determinato il sovraindebitamento, anche attraverso un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Il debitore ha, in alternativa, la possibilità di chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni con conseguente nomina di un liquidatore e formazione dell’inventario su cui i creditori potranno soddisfarsi, presentando apposita domanda al tribunale del luogo ove ha la residenza, accompagnata dai documenti (sono grossomodo gli stessi documenti necessari per l’accordo di ristruttrazione e il piano del consumatore): elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; attestazione sulla fattibilità del piano, elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia; inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:

  1. l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

  2. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

  3. il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

  4. l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

  5. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Ai fini di una possibile predisposizione dell’accordo, del piano o della richiesta di liquidazione dei beni, si consiglia di farsi assistere da un organismo di composizione della crisi anche in considerazione del fatto che i professionisti che ne fanno parte sono tenuti ad assumere ogni iniziativa funzionale di assistenza alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso, verificando anche la sua posizione personale e acquisendo tutta la documentazione necessaria (nel caso di specie è essenziale esaminare, in via preliminare, il contratto di locazione, il contratto di lavoro a tempo indeterminato, il Cud, le buste paga, i contratti di finanziamento, il contratto di conto corrente ecc…, nonché effettuare le opportune visure a livello bancario e creditizio). Detti soggetti sono, infatti, appositamente incaricati di verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati ed attestare la fattibilità del piano. Si segnala comunque che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Per poter presentare una proposta concretamente fattibile, si ritiene comunque indispensabile che il debitore formuli un ragionevole piano o di garanzia di praticabilità basato su fatti concreti e supposizioni verosimili di natura economica.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Leonardo Serra (Fonte: La legge per tutti)

[1] L. n. 3 del 27.01.2012.

[2] Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano tuttavia sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità in modo da garantire l’attuabilità dell’accordo (ad esempio anche attraverso la sottoscrizione di una fideiussione oppure la costituzione di una ipoteca da parte di un terzo).

[3] Nel valutare l’opportunità di formulare la proposta, è importante rammentare che la domanda non è ammissibile quando il debitore:

  1. è soggetto a procedure concorsuali (ad esempio fallimento);

  2. ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio;

  3. ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore o di impugnazione e risoluzione dell’accordo;

  4. ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

 
 
 

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