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Alimenti: quando spetta l'assegno al convivente


E' del Tribunale di Milano la prima pronuncia (23 gennaio 2017, giudice Buffone, qui sotto allegata) che applica materialmente la legge Cirinnà sul diritto agli alimenti dell'ex convivente more uxorio.

La legge 76/2016 all'art. 1, co. 65 riconosce espressamente un vero e proprio diritto del convivente more uxorio a vedersi riconosciuta una somma a titolo di assegno alimentare.

Le condizioni per il riconoscimento del diritto agli alimenti al convivente

Statuisce il tribunale di Milano che il diritto agli alimenti spetta all'ex convivente soltanto in presenza di due condizioni: il rapporto di coppia deve essersi interrotto solo dopo l'entrata in vigore della legge (5 giugno 2016), e l'ex convivente richiedente deve trovarsi in una condizione di difficoltà economica ovvero in un vero e proprio stato di bisogno tale per cui non è in grado di provvedere al proprio mantenimento in modo del tutto autonomo. Attenzione però pechè la legge fa riferimento ad un vero e proprio stato di bisogno (art. 1, co. 65 L. n. 76/2016 "In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.") E' bene precisare, dunque, che l'assegno non sarà in automatico addossato all'ex convivente "economicamente più stabile".

Nel caso di specie, il tribunale ha rigettato la richiesta della ricorrente per non aver adempiuto all'onere gravante sull'alimentando. La donna infatti non ha né allegato né indicato la data storica di riferimento, elemento costitutivo della domanda.

Fonte: Alimenti: quando spetta l'assegno al convivente (www.StudioCataldi.it)

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