Mantenimento: la sentenza che riduce l’assegno è retroattiva
- avvocatocapizzano
- 4 mag 2017
- Tempo di lettura: 2 min
Buone notizie per chi, costretto a pagare il mantenimento all’ex moglie e/o ai figli, ricorre al giudice per ottenere la riduzione di tale importo: la sentenza che accoglie la richiesta di diminuzione dell’assegno ha effetti retroattivi. Questo significa che il taglio del mantenimento vale a partire dalla data del deposito del ricorso in tribunale e non da quella in cui il giudice decide. È quanto stabilito dalla Cassazione con una ordinanza pubblicata questa mattina [1].
Un esempio servirà per chiarire meglio il principio elaborato dai giudici.
Immaginiamo un uomo che debba pagare l’assegno di mantenimento all’ex moglie; l’ammontare è quello deciso dal giudice all’esito della causa di divorzio. Senonché, dopo un paio di anni, l’uomo perde il lavoro; cosicché presenta un nuovo ricorso in tribunale per ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento. La moglie si oppone alla richiesta: l’ex marito – a suo dire – ha la possibilità di trovare una nuova occupazione per continuare pagare il medesimo importo e, quindi, non ha ragione di ottenere sconti. La causa dura tre anni, durante i quali l’uomo – per evitare una denuncia e un procedimento penale a proprio carico – continua a versare la cifra originariamente stabilita dal giudice, facendo ricorso a prestiti e ad alcuni risparmi accumulati. Quando però esce la sentenza, il tribunale accoglie l’istanza dell’uomo. Si pone allora il problema: da quando ha effetto la decisione del giudice? Dalla data di presentazione del ricorso o da quella (successiva) della pubblicazione della sentenza. Secondo la Cassazione, l’interpretazione più corretta è la prima. E pertanto, l’ex marito ha diritto alla restituzione degli arretrati nel frattempo versati mentre pendeva la causa di revisione dell’assegno di mantenimento.
Infatti, si legge in sentenza, se la perdita del lavoro del marito è già intervenuta al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, è da quel momento e non dalla data di deposito della sentenza, che decorre la riduzione dell’assegno divorzile.
Se l’evento che giustifica la riduzione del mantenimento si è verificato prima del deposito del ricorso – come appunto la perdita di lavoro – è dall’inizio della causa e non dalla fine che decorrono gli effetti della decisione del giudice di ridurre detto assegno. In altre parole la sentenza è retroattiva e i suoi effetti decorrono dal deposito del ricorso in tribunale.
[1] Cass. ord. 10787/17 del 3.05.2017.
Fonte: La legge per tutti
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