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Calcolo assegno mantenimento dei figli

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 12 mag 2017
  • Tempo di lettura: 3 min

La sentenza della Cassazione di ieri, che ha riscritto le regole in tema di assegno di mantenimento all’ex coniuge (o meglio, assegno divorzile) non tocca le precedenti regole sul mantenimento dei figli, mantenimento che rimane disciplinato per come avvenuto sino ad oggi. Anzi, se vogliamo, la Cassazione ha operato un’equiparazione del trattamento dell’ex moglie (perché tale è di norma il coniuge più debole economicamente) a quello dei figli: ossia un assegno rapportato alle sole esigenze di mantenimento, non già a tempo indeterminato, ma solo fino al raggiungimento dell’autonomia e indipendenza economica. Con la conseguenza che, laddove i figli o il coniuge abbiano la possibilità di provvedere da soli a se stessi perdono anche il diritto al mantenimento (si pensi a chi rifiuta ingiustificatamente un’occasione di lavoro).

Risultato: se è vero che, con le nuove regole stabilite ieri dalla Suprema Corte, la moglie vedrà ridurre sensibilmente (o addirittura cancellare) l’assegno di mantenimento per sé, non subirà invece decurtazioni l’importo che questa riceve dall’ex coniuge a titolo di assegno di mantenimento per i figli.

Dall’altro verso se è vero che l’ex marito potrà chiedere una revisione del mantenimento da versare alla moglie, non potrà invece ottenere dal giudice un provvedimento simile per quanto riguarda i contributi (per le spese ordinarie o straordinarie) destinati alla prole.

Per quanto riguarda le novità contenute nella sentenza della Cassazione abbiamo già scritto in Addio assegno di mantenimento a chi può mantenersi da solo e in Mantenimento e divorzio: come modificare l’assegno. In questa sede, invece, ci occuperemo solo del mantenimento ai figli.

Il mantenimento dei figli

L’obbligo dei genitori di mantenere i figli entra in gioco sin dalla loro nascita e a prescindere dal fatto che questi vivano solo con uno dei due. Anche il riconoscimento, così come il mantenimento, è un obbligo per il padre. Inoltre l’obbligo di mantenimento non cessa con la maggiore età dei ragazzi ma solo nel momento in cui questi sono in grado di provvedere in via stabile a se stessi. Non conta quindi un lavoro occasionale come quello stagionale, né un contratto a tempo determinato particolarmente breve. Il contributo è dovuto ogni volta che non ci sia la certezza della stabilità dell’attuale lavoro del figlio.

Peraltro con una sentenza depositata oggi [1] la Cassazione ha detto che il mantenimento per il figlio può essere ridotto se il figlio percepisce un cospicuo assegno di dottorato con cui si mantiene senza l’aiuto dei genitori sebbene l’attività di ricerca non sia stabile.

Pertanto, l’obbligo di mantenimento riguarda sempre i figli minori, ma può riguardare anche i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e quelli affetti da handicap grave.

Nell’importo dell’assegno si intendono comprese le spese ordinarie per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli. Oltre a ciò il giudice fissa anche la misura percentuale in cui il coniuge dovrà contribuire per le successive ed eventuali spese straordinarie (rispetto al contributo fisso mensile) che i coniugi dovranno corrispondere pro quota, di regola in proporzione ai rispettivi redditi, e le modalità del pagamento. Si pensi alle spese mediche. Laddove le spese straordinarie non siano urgenti o non siano strettamente necessarie vanno prima concordate; negli altri casi, invece, il coniuge che si occupa dei figli può iniziare a sostenere le spese e poi chiedere il rimborso all’ex coniuge della sua quota.

Come si determina l’assegno di mantenimento ai figli

La legge fissa una serie di parametri per determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento ai figli:

  1. le attuali esigenze del figlio;

  2. il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori;

  3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

  4. le risorse economiche di entrambi i genitori;

  5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

I genitori devono sicuramente garantire al figlio una casa, la formazione scolastica (sia quella obbligatoria che quella non obbligatoria laddove necessaria a realizzare le naturali aspirazioni del ragazzo e sia compatibile con le risorse economiche dei genitori), le attività sportive, le spese sanitarie, sociali, l’assistenza morale.

[1] Cass. sent. n. 11467/17 dell’11.05.17.

Fonte: La legge per tutti

 
 
 

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