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Divorzio, stop ai rapporti tra figli e nuovo partner

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 12 mag 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

I genitori separati o divorziati non devono coinvolgere troppo il nuovo partner nei rapporti con i figli se questi vengono turbati dalla presenza di un estraneo accanto al padre o alla madre. Sicché, se i minori mostrano disagio nel rapportarsi al nuovo compagno del genitore con cui vivono, il giudice li può “trasferire” presso l’altro genitore. A dirlo è la Cassazione con una sentenza depositata ieri [1], in una giornata che ha contrassegnato, peraltro, una pietra miliare nella definizione dei rapporti tra coppie divorziate (leggi Mantenimento e divorzio: come modificare l’assegno). Ma procediamo con ordine e vediamo come devono essere i rapporti tra i figli e l’eventuale compagno (o compagna) del genitore.

Nel momento in cui marito e moglie si separano o divorziano e il giudice decide (come sempre succede) di collocare i figli presso uno dei due (fermo restando l’affidamento condiviso), il genitore «collocatario» deve prestare molta attenzione a introdurre, nella vita quotidiana dei ragazzi, il nuovo partner. I minori, infatti, già disorientati dal mutato contesto familiare, potrebbero mostrare gravi segni di disagio per via della presenza di un estraneo e rifiutare, peraltro, la figura dello stesso genitore presso cui convivono. Tanto è vero che non poche volte i magistrati hanno teso a regolamentare le visite dei figli con i genitori senza la presenza dei successivi partner, considerati spesso elementi di turbativa di un rapporto che invece deve rimanere personale e intimo anche dopo la separazione o il divorzio. Se ciò non vuol necessariamente dire che agli incontri non debba partecipare anche il compagno o la compagna del genitore, è però vero che quando tale situazione è di pregiudizio per minori – al loro equilibrio psichico e, quindi, alla crescita sana – è bene che l’estraneo non sia presente. Per quanto ciò possa pregiudicare il diritto del genitore a rifarsi una vita con un’altra persona e a coinvolgerla nel proprio passato.

In una situazione del genere, il tribunale potrebbe ben decidere di collocare i ragazzi presso l’altro genitore su richiesta di quest’ultimo.

Nel caso deciso dalla Cassazione, all’esito di una consulenza espletata da un perito, i figli di una coppia divorziata avevano manifestato disagio per il comportamento della madre che – da quanto riferito dai figli stessi – aveva mostrato eccessiva tendenza a «coinvolgere nella loro vita il suo nuovo compagno». Comportamento, questo, che, secondo gli esperti, contrastava con l’esigenza della prole di «elaborare il cambiamento nei tempi dovuti». Preso atto di ciò, il tribunale ha modificato la loro residenza, collocandoli presso il papà.

La Cassazione ha spesso sposato un’interpretazione della legge più favorevole alla donna, preferendo collocare i figli presso la madre (cosiddetta maternal preference) piuttosto che il padre, almeno fino a quando i minori sono in età scolare. Ma questo criterio viene meno quando esigenze di tutela della prole consentano di ritenere che la stessa stia meglio presso l’uomo [2].

[1] Cass. sent. n. 11448/17 del 10.05.2017.

[2] Cass. sent. n. 18087/16.

Fonte: La legge per tutti

 
 
 

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