top of page

Padre assente, che fare?


Padre assente? Paga i danni ai figli per averli privati di un tassello importante per la loro crescita e formazione psicoaffettiva. Rifiutarsi di vedere i bambini, di mantenerli economicamente e, nello stesso, di partecipare ai loro piccoli traguardi quotidiani è, oltre che un reato, anche un grave illecito civile. Illecito che costa, al padre assente, il risarcimento. I figli, in altre parole, possono chiedergli i danni per tutto il tempo in cui l’uomo si è eclissato. È quanto ricorda il Tribunale di Roma con una recente sentenza [1].

Il codice di procedura civile contiene una norma volta a sanzionare tutte le inadempienze e violazioni degli obblighi di padre e madre in ordine all’esercizio della loro responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento. In questi casi, il giudice può adottare uno o più dei seguenti provvedimenti:

  1. ammonire il genitore inadempiente;

  2. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

  3. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;

  4. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Oltre a ciò c’è anche il reato previsto dal codice penale [3] per violazione degli obblighi di assistenza familiare. In questo caso, è possibile sporgere denuncia alle autorità.

Quindi, nel caso del padre assente – il quale, cioè, dopo la separazione si disinteressa dei propri bambini, non versando loro l’assegno di mantenimento né esercitando il diritto-dovere di visita – a poter agire contro di lui può essere l’ex coniuge o anche i figli divenuti ormai maggiorenni. In ogni caso il giudice, oltre a potergli revocare l’affidamento (che, da «condiviso» diverrà «esclusivo» in favore della sola madre), può anche condannarlo a risarcire i danni per aver complicato la vita dei ragazzi. Giusta punizione per chi infligge a questi ultimi sofferenze ulteriori rispetto a quelle che già un divorzio comporta per via della dissoluzione della comunità familiare.

L’indifferenza dell’uomo ai bisogni, anche affettivi, della prole denota «l’insussistenza di qualsivoglia volontà» di vivere in modo responsabile il suo ruolo di padre e determina a carico dei figli «seri pregiudizi non patrimoniali».

[1] Trib. Roma, sent. n. 3492/17.

[2] Art. 709 ter cod. civ.

[3] Art. 570 cod. pen.

Fonte: La legge per tutti

Posts recenti

Archivio

Follow Us

  • Facebook Social Icon
bottom of page